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1.
Tutti i soggetti catturati devono essere registrati subito
dopo la cattura e, comunque, prima di essere trasferiti.
2.
La vendita a qualsiasi titolo degli uccelli di cattura
utilizzati a fini di richiamo è vietata.
3.
I richiami di cattura possono essere ceduti con le modalità
indicate nei commi 6,7 e 8.
4.
Le richieste dei richiami vivi di cattura, comprese quelle
relative a soggetti da sostituire perché non idonei, conformi
al modello-tipo predisposto dalla competente struttura della
Giunta regionale, sono presentate dai cacciatori alla
Provincia di residenza entro il 20 maggio di ogni anno.
5.
Le richieste di cui al comma 4 hanno validità annuale e
possono essere ripresentate negli anni successivi.
6.
La Provincia predispone, entro il 31 maggio di ogni anno,
liste di prenotazione per la cessione dei richiami vivi,
accordando, in ogni caso, priorità nella cessione ai
cacciatori che hanno optato per l'esercizio venatorio in via
esclusiva da appostamento fisso ai sensi dell'articolo 28,
comma 3, lettera b) della LR 3/1994.
7.
La cessione avviene previo versamento su apposito conto
corrente intestato alla Provincia dell'importo fissato
annualmente per ciascuna specie dalla struttura competente
della Giunta regionale.
8.
La cessione dei soggetti catturati è di norma effettuata
presso il luogo di stabulazione degli impianti di cattura
dalle ore 18 alle ore 20; comunque ed in via eccezionale non
prima delle ore 15, ad opera dell'operatore.
9.
Entro il 31 maggio di ogni anno la Provincia trasmette copia
delle liste di cui al comma 6 alla competente struttura della
Giunta regionale per la determinazione del contingente di
uccelli da catturare.
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