Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 54 - Comodato e cessione dei richiami di cattura

 

1. I cacciatori che detengono richiami di cattura possono cederli in comodato gratuito ad altri cacciatori.

 

2. I cacciatori che detengono richiami di cattura, qualora cessino l'attività venatoria, possono cederli ad altri cacciatori. In caso di decesso del detentore dei richiami, la cessione può avvenire ad opera di uno degli eredi.

 

3. Nei casi di cui al comma 2, se la cessione riguarda uccelli di cattura, i nuovi detentori danno comunicazione alla Provincia entro dieci giorni.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 54 - Comodato e cessione dei richiami di cattura

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