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1.
I cacciatori che detengono richiami di cattura possono cederli
in comodato gratuito ad altri cacciatori.
2.
I cacciatori che detengono richiami di cattura, qualora
cessino l'attività venatoria, possono cederli ad altri
cacciatori. In caso di decesso del detentore dei richiami, la
cessione può avvenire ad opera di uno degli eredi.
3.
Nei casi di cui al comma 2, se la cessione riguarda uccelli di
cattura, i nuovi detentori danno comunicazione alla Provincia
entro dieci giorni.
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