Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 55 - Relazione della Provincia sulla gestione degli impianti di cattura

 

1. Al termine della stagione di cattura la Provincia, sulla scorta dei dati risultanti dai registri forniti con apposita nota dal titolare della convenzione, redige una relazione sull`attivita` svolta da ogni singolo impianto e la invia all'INFS e alla Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Nella relazione sono indicati:

 

a) la denominazione dell'impianto;

 

b) il periodo di apertura dell'impianto;

 

c) il numero di giornate effettive di attività dell'impianto;

 

d) il quantitativo delle catture previste per ciascun impianto, suddiviso per specie;

 

e) il quantitativo delle catture effettuate in ciascun impianto, suddiviso per specie;

 

f) il numero di uccelli morti per cause accidentali, suddiviso per specie;

 

g) il numero di uccelli catturati accidentalmente non appartenenti alle specie autorizzate;

 

h) i controlli effettuati ed eventuali infrazioni rilevate;

 

i) la data dell'eventuale chiusura anticipata dell'impianto e le relative motivazioni;

 

j) altre informazioni giudicate rilevanti o richieste dalla Regione, anche a fini statistici.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 55 - Relazione della Provincia sulla gestione degli impianti di cattura

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