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1.
Al termine della stagione di cattura la Provincia, sulla
scorta dei dati risultanti dai registri forniti con apposita
nota dal titolare della convenzione, redige una relazione
sull`attivita` svolta da ogni singolo impianto e la invia all'INFS
e alla Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Nella
relazione sono indicati:
a)
la denominazione dell'impianto;
b)
il periodo di apertura dell'impianto;
c)
il numero di giornate effettive di attività dell'impianto;
d)
il quantitativo delle catture previste per ciascun impianto,
suddiviso per specie;
e)
il quantitativo delle catture effettuate in ciascun impianto,
suddiviso per specie;
f)
il numero di uccelli morti per cause accidentali, suddiviso
per specie;
g)
il numero di uccelli catturati accidentalmente non
appartenenti alle specie autorizzate;
h)
i controlli effettuati ed eventuali infrazioni rilevate;
i)
la data dell'eventuale chiusura anticipata dell'impianto e le
relative motivazioni;
j)
altre informazioni giudicate rilevanti o richieste dalla
Regione, anche a fini statistici.
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