Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 58 - Appostamenti fissi

 

1. Costituiscono appostamento fisso di caccia, con o senza l'uso di richiami, tutti quei luoghi destinati alla caccia di attesa caratterizzati da un'apposita preparazione del sito e dalle opere, in muratura o in altra solida materia saldamente infissa nel terreno.

 

2. Sono altresì considerati appostamenti fissi le botti in cemento o legno.

 

3. Gli appostamenti fissi si distinguono in:

 

a) appostamento fisso "alla minuta selvaggina" con l'uso di richiami vivi, costituito da un capanno di norma collocato a terra;

 

b) appostamento fisso per colombacci con l'uso di richiami vivi, costituito da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con lunghezza massima di 15 metri;

 

c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri con l'uso dei richiami vivi, costituito da un capanno collocato in acqua, in prossimità dell'acqua, sugli argini di uno specchio d'acqua o prato soggetto ad allagamento;

 

d) appostamento fisso senza richiami vivi, costituito da un capanno a terra, su acqua, su alberi o tralicci artificiali.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 58 - Appostamenti fissi

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