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1.
Costituiscono appostamento fisso di caccia, con o senza l'uso
di richiami, tutti quei luoghi destinati alla caccia di attesa
caratterizzati da un'apposita preparazione del sito e dalle
opere, in muratura o in altra solida materia saldamente
infissa nel terreno.
2.
Sono altresì considerati appostamenti fissi le botti in
cemento o legno.
3.
Gli appostamenti fissi si distinguono in:
a)
appostamento fisso "alla minuta selvaggina" con l'uso
di richiami vivi, costituito da un capanno di norma collocato
a terra;
b)
appostamento fisso per colombacci con l'uso di richiami vivi,
costituito da un capanno principale collocato a terra o su
alberi o traliccio artificiale con lunghezza massima di 15
metri;
c)
appostamento fisso per palmipedi e trampolieri con l'uso dei
richiami vivi, costituito da un capanno collocato in acqua, in
prossimità dell'acqua, sugli argini di uno specchio d'acqua o
prato soggetto ad allagamento;
d)
appostamento fisso senza richiami vivi, costituito da un
capanno a terra, su acqua, su alberi o tralicci artificiali.
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