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1.
Costituiscono appostamento temporaneo di caccia, con o senza l'uso
di richiami, tutti i momentanei e superficiali apprestamenti
di luoghi destinati all'attesa della selvaggina, effettuati
utilizzando di norma capanni in tela o altro materiale
artificiale o vegetale, che non comportino alcuna modifica di
sito e non presentino alcun elemento di persistenza.
2.
Sono altresì considerati appostamenti temporanei le zattere e
le altre imbarcazioni, purché saldamente e stabilmente
ancorate durante l'esercizio venatorio.
3.
Per la costruzione degli appostamenti temporanei può essere
utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o
erbacea, purché appartenente a specie non tutelate dalla
normativa vigente ed è vietato utilizzare materiale fresco
proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da
piante destinate alla produzione agricola.
4.
Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei
fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della
giornata venatoria.
5.
Gli appostamenti temporanei per la caccia di selezione agli
ungulati possono essere lasciati in essere con il consenso del
proprietario e del conduttore del fondo.
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