Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 59 - Appostamenti temporanei

 

1. Costituiscono appostamento temporaneo di caccia, con o senza l'uso di richiami, tutti i momentanei e superficiali apprestamenti di luoghi destinati all'attesa della selvaggina, effettuati utilizzando di norma capanni in tela o altro materiale artificiale o vegetale, che non comportino alcuna modifica di sito e non presentino alcun elemento di persistenza.

 

2. Sono altresì considerati appostamenti temporanei le zattere e le altre imbarcazioni, purché saldamente e stabilmente ancorate durante l'esercizio venatorio.

 

3. Per la costruzione degli appostamenti temporanei può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, purché appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente ed è vietato utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola.

 

4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria.

 

5. Gli appostamenti temporanei per la caccia di selezione agli ungulati possono essere lasciati in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 59 - Appostamenti temporanei

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