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1.
Le Province nel piano faunistico-venatorio individuano le zone
in cui sono collocabili gli appostamenti fissi con richiami
vivi.
2.
Le Province possono altresì individuare zone che interessano
tratti montani di crinale, già individuate in provvedimenti
provinciali, in cui non possono essere collocati gli
appostamenti di cui agli articoli 58 e 59 per la caccia alla
selvaggina migratoria.
3.
Agli appostamenti fissi con richiami vivi, già costituiti
alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992,
n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio L. 157/92), non si
applica, per la durata dei primi due piani faunistici, e
comunque fino al termine della fruizione continuativa da parte
di un unico titolare di autorizzazione, quanto indicato al
comma 1.
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