Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 60 - Zone di impianto degli appostamenti

 

1. Le Province nel piano faunistico-venatorio individuano le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi con richiami vivi.

 

2. Le Province possono altresì individuare zone che interessano tratti montani di crinale, già individuate in provvedimenti provinciali, in cui non possono essere collocati gli appostamenti di cui agli articoli 58 e 59 per la caccia alla selvaggina migratoria.

 

3. Agli appostamenti fissi con richiami vivi, già costituiti alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio L. 157/92), non si applica, per la durata dei primi due piani faunistici, e comunque fino al termine della fruizione continuativa da parte di un unico titolare di autorizzazione, quanto indicato al comma 1.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 60 - Zone di impianto degli appostamenti

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