Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 61 - Distanze dagli appostamenti fissi "alla minuta selvaggina"

 

1. Nella costruzione degli appostamenti fissi "alla minuta selvaggina" devono essere rispettate le seguenti distanze:

 

a) 100 metri dagli appostamenti dello stesso tipo;

 

b) 100 metri dagli appostamenti fissi senza richiami vivi;

 

c) 100 metri da appostamenti fissi per colombacci con l'uso di richiami vivi;

 

d) 400 metri da appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri.

 

2. La Provincia, su richiesta del Comitato di gestione degli ATC, può modificare fino a 200 metri la distanza di cui al comma 1, lettera d).

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 61 - Distanze dagli appostamenti fissi "alla minuta selvaggina"

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