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1.
Nella costruzione degli appostamenti fissi "alla minuta
selvaggina" devono essere rispettate le seguenti
distanze:
a)
100 metri dagli appostamenti dello stesso tipo;
b)
100 metri dagli appostamenti fissi senza richiami vivi;
c)
100 metri da appostamenti fissi per colombacci con l'uso di
richiami vivi;
d)
400 metri da appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri.
2.
La Provincia, su richiesta del Comitato di gestione degli ATC,
può modificare fino a 200 metri la distanza di cui al comma
1, lettera d).
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