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1.
Nella costruzione degli appostamenti fissi per colombacci con
richiami vivi devono essere rispettate le seguenti distanze:
a)
100 metri da appostamenti fissi "alla minuta
selvaggina";
b)
100 metri da appostamenti fissi senza richiami vivi;
c)
400 metri da appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri;
d)
700 metri da appostamenti dello stesso tipo.
2.
La Provincia, su richiesta del Comitato di gestione dell'ATC,
può, per la gestione di particolari territori, modificare
fino a 350 metri la distanza di cui al comma 1, lettera d).
3.
Le Province possono autorizzare l'impianto di due capanni
complementari compresi in un raggio di 25 metri dal capanno
principale.
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