Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 62 - Distanze dagli appostamenti fissi per colombacci con richiami vivi

 

1. Nella costruzione degli appostamenti fissi per colombacci con richiami vivi devono essere rispettate le seguenti distanze:

 

a) 100 metri da appostamenti fissi "alla minuta selvaggina";

 

b) 100 metri da appostamenti fissi senza richiami vivi;

 

c) 400 metri da appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri;

 

d) 700 metri da appostamenti dello stesso tipo.

 

2. La Provincia, su richiesta del Comitato di gestione dell'ATC, può, per la gestione di particolari territori, modificare fino a 350 metri la distanza di cui al comma 1, lettera d).

 

3. Le Province possono autorizzare l'impianto di due capanni complementari compresi in un raggio di 25 metri dal capanno principale.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 62 - Distanze dagli appostamenti fissi per colombacci con richiami vivi

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