Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 63 - Distanze dagli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri

 

1. Nella costruzione degli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri deve essere rispettata la distanza di 1.000 metri dagli appostamenti fissi di qualsiasi tipo.

 

2. La Provincia, su richiesta del Comitato di gestione dell'ATC, può, per la gestione di particolari territori, ridurre la distanza di cui al comma 1 a 400 metri.

 

3. Nelle aree allagate artificialmente, le Province possono autorizzare, oltre all'appostamento principale, la costruzione di due capanni complementari. Nelle aree allagate superiori a 5 ettari possono essere autorizzati fino a quattro capanni complementari.

 

4. I capanni complementari possono essere collocati a distanza non inferiore a 80 metri dall'appostamento principale o da altri capanni complementari.

 

5. La presenza dell'acqua all'interno dei laghi artificiali deve essere assicurata per almeno dieci mesi all'anno, fatti salvi eventuali fenomeni di evaporazione naturale e provvedimenti di enti territoriali che ne impongano il prosciugamento.

 

6. Nei laghi artificiali e nelle altre aree allagate artificialmente è vietata qualsiasi predisposizione di sito diversa dai capanni autorizzati, ad eccezione degli argini di contenimento dell'acqua.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 63 - Distanze dagli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri

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