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1.
Nella costruzione degli appostamenti fissi per palmipedi e
trampolieri deve essere rispettata la distanza di 1.000 metri
dagli appostamenti fissi di qualsiasi tipo.
2.
La Provincia, su richiesta del Comitato di gestione dell'ATC,
può, per la gestione di particolari territori, ridurre la
distanza di cui al comma 1 a 400 metri.
3.
Nelle aree allagate artificialmente, le Province possono
autorizzare, oltre all'appostamento principale, la costruzione
di due capanni complementari. Nelle aree allagate superiori a
5 ettari possono essere autorizzati fino a quattro capanni
complementari.
4.
I capanni complementari possono essere collocati a distanza
non inferiore a 80 metri dall'appostamento principale o da
altri capanni complementari.
5.
La presenza dell'acqua all'interno dei laghi artificiali deve
essere assicurata per almeno dieci mesi all'anno, fatti salvi
eventuali fenomeni di evaporazione naturale e provvedimenti di
enti territoriali che ne impongano il prosciugamento.
6.
Nei laghi artificiali e nelle altre aree allagate
artificialmente è vietata qualsiasi predisposizione di sito
diversa dai capanni autorizzati, ad eccezione degli argini di
contenimento dell'acqua.
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