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1.
Nella costruzione degli appostamenti temporanei si devono
rispettare le seguenti distanze:
a)
80 metri da appostamenti dello stesso tipo;
b)
200 metri da appostamenti fissi "alla minuta
selvaggina";
c)
100 metri da appostamenti fissi senza richiami vivi;
d)
100 metri da appostamenti fissi per colombacci; nel caso
vengano utilizzati volantini o richiami vivi per la caccia al
colombaccio la distanza è 200 metri;
e)
400 metri dagli appostamenti fissi per palmipedi e
trampolieri.
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