Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 65 - Distanze dagli appostamenti temporanei

 

1. Nella costruzione degli appostamenti temporanei si devono rispettare le seguenti distanze:

 

a) 80 metri da appostamenti dello stesso tipo;

 

b) 200 metri da appostamenti fissi "alla minuta selvaggina";

 

c) 100 metri da appostamenti fissi senza richiami vivi;

 

d) 100 metri da appostamenti fissi per colombacci; nel caso vengano utilizzati volantini o richiami vivi per la caccia al colombaccio la distanza è 200 metri;

 

e) 400 metri dagli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 65 - Distanze dagli appostamenti temporanei

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