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1.
Le distanze di cui agli articoli 61, 62, 63, 64 e 65 sono
misurate dal centro del capanno o dal bordo di laghi
artificiali.
2.
Nella fascia di confine con altre Regioni la cui normativa
preveda distanze fra appostamenti diverse da quelle previste
nel presente regolamento, le autorizzazioni sono rilasciate
applicando la distanza minore fra quelle previste dalle
normative delle Regioni interessate.
3.
Le distanze di cui agli articoli 61, 62, 63 e 64 non si
applicano agli appostamenti fissi autorizzati prima dell'entrata
in vigore del presente regolamento.
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