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1.
Nella costruzione di appostamenti fissi deve essere rispettata
una distanza non inferiore a 400 metri dalle aree di divieto
di caccia.
2.
La Provincia, su richiesta del Comitato di gestione dell'ATC,
può modificare fino a 200 metri la distanza di cui al comma
1.
3.
Nella costruzione di appostamenti temporanei deve essere
rispettata una distanza non inferiore a 100 metri dalle aree
di divieto di caccia.
4.
Le distanze di cui ai commi 1 e 3 non si applicano ai fondi
chiusi, alle zone di rispetto venatorio, alle foreste
demaniali, ai divieti speciali di caccia istituiti ai sensi
dell'articolo 33 della LR 3/1994, ai divieti di caccia che non
hanno come fine la tutela e la salvaguardia della fauna
selvatica e ai divieti di caccia posti in Regioni confinanti.
5.
Le distanze di cui ai commi 1 e 3 non si applicano in caso di
appostamenti fissi preesistenti alla istituzione delle aree di
divieto.
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