Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 67 - Distanze degli appostamenti da istituti faunistici

 

1. Nella costruzione di appostamenti fissi deve essere rispettata una distanza non inferiore a 400 metri dalle aree di divieto di caccia.

 

2. La Provincia, su richiesta del Comitato di gestione dell'ATC, può modificare fino a 200 metri la distanza di cui al comma 1.

 

3. Nella costruzione di appostamenti temporanei deve essere rispettata una distanza non inferiore a 100 metri dalle aree di divieto di caccia.

 

4. Le distanze di cui ai commi 1 e 3 non si applicano ai fondi chiusi, alle zone di rispetto venatorio, alle foreste demaniali, ai divieti speciali di caccia istituiti ai sensi dell'articolo 33 della LR 3/1994, ai divieti di caccia che non hanno come fine la tutela e la salvaguardia della fauna selvatica e ai divieti di caccia posti in Regioni confinanti.

 

5. Le distanze di cui ai commi 1 e 3 non si applicano in caso di appostamenti fissi preesistenti alla istituzione delle aree di divieto.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 67 - Distanze degli appostamenti da istituti faunistici

Indirizzi di posta elettronica