Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 68 - Autorizzazione per gli appostamenti fissi

 

1. Gli appostamenti fissi sono soggetti ad autorizzazione della Provincia.

 

2. Le Province autorizzano appostamenti fissi di cui all'articolo 58 in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989/1990.

 

3. L'autorizzazione all'appostamento fisso deve essere esibita al personale di vigilanza dal titolare o dai cacciatori autorizzati ad utilizzare l'appostamento.

 

4. Il titolare deve esporre all'interno del capanno principale e degli eventuali capanni complementari, le tabelle rilasciate dalla Provincia recanti la scritta "Appostamento fisso di caccia n....".

 

5. L'autorizzazione può essere trasferita, su richiesta, dal titolare ad altra persona iscritta nell'elenco dei frequentatori dell'appostamento da almeno due anni, con priorità per gli ultrasessantenni e i disabili, previa richiesta scritta alla Provincia competente.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 68 - Autorizzazione per gli appostamenti fissi

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