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1.
Gli appostamenti fissi sono soggetti ad autorizzazione della
Provincia.
2.
Le Province autorizzano appostamenti fissi di cui all'articolo
58 in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata
venatoria 1989/1990.
3.
L'autorizzazione all'appostamento fisso deve essere esibita al
personale di vigilanza dal titolare o dai cacciatori
autorizzati ad utilizzare l'appostamento.
4.
Il titolare deve esporre all'interno del capanno principale e
degli eventuali capanni complementari, le tabelle rilasciate
dalla Provincia recanti la scritta "Appostamento fisso di
caccia n....".
5.
L'autorizzazione può essere trasferita, su richiesta, dal
titolare ad altra persona iscritta nell'elenco dei
frequentatori dell'appostamento da almeno due anni, con
priorità per gli ultrasessantenni e i disabili, previa
richiesta scritta alla Provincia competente.
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