Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 69 - Autorizzazione per gli appostamenti fissi alla "minuta selvaggina"

 

1. Possono richiedere l'autorizzazione per gli appostamenti fissi di cui all'articolo 58, comma 1, lettera a) i soggetti che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 28, comma 3, lettera b) della LR 3/1994.

 

2. Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati:

 

a) il consenso scritto del proprietario e del conduttore del fondo. Nel consenso devono essere indicati il Comune, il foglio e la particella di ubicazione;

 

b) l'attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale;

 

c) la planimetria in scala 1:10.000 o comunque nella scala disponibile presso la Provincia, illustrante il punto nel quale viene collocato il capanno principale e i punti nei quali vengono collocati gli eventuali capanni complementari;

 

d) l'eventuale elenco dei frequentatori dell'appostamento;

 

e) la documentazione attestante l'effettuazione dell'opzione di cui all'articolo 28, comma 3, lettera b) della LR 3/1994.

 

3. Le Province rilasciano prioritariamente l'autorizzazione agli ultrasessantenni ed ai disabili.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 69 - Autorizzazione per gli appostamenti fissi alla "minuta selvaggina"

Indirizzi di posta elettronica