Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 70 - Autorizzazione per appostamenti fissi ai colombacci e ai palmipedi e trampolieri con richiami vivi

 

1. La Provincia rilascia le autorizzazioni relative agli appostamenti fissi per colombacci o per palmipedi e trampolieri con l'uso di richiami vivi fino al raggiungimento del 70 per cento del numero di appostamenti disponibili.

 

2. Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati i documenti di cui all'articolo 69, comma 2, lettere a), b), c) e d).

 

3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 1, con riferimento alla data di autorizzazione, possono non essere rinnovate nella stagione successiva nei casi in cui la loro permanenza non consenta il rilascio di autorizzazioni per appostamenti ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b) della LR 3/1994.

 

4. Le Province rilasciano prioritariamente l'autorizzazione ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b) della LR 3/1994, privilegiando gli ultrasessantenni ed i disabili.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 70 - Autorizzazione per appostamenti fissi ai colombacci e ai palmipedi e trampolieri con richiami vivi

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