|
1.
La Provincia rilascia le autorizzazioni relative agli
appostamenti fissi per colombacci o per palmipedi e
trampolieri con l'uso di richiami vivi fino al raggiungimento
del 70 per cento del numero di appostamenti disponibili.
2.
Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati i
documenti di cui all'articolo 69, comma 2, lettere a), b), c)
e d).
3.
Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 1, con
riferimento alla data di autorizzazione, possono non essere
rinnovate nella stagione successiva nei casi in cui la loro
permanenza non consenta il rilascio di autorizzazioni per
appostamenti ai cacciatori che hanno optato per la forma di
caccia da appostamento fisso ai sensi dell'articolo 28, comma
3, lettera b) della LR 3/1994.
4.
Le Province rilasciano prioritariamente l'autorizzazione ai
cacciatori che hanno optato per la forma di caccia da
appostamento fisso ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera
b) della LR 3/1994, privilegiando gli ultrasessantenni ed i
disabili.
|