Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 72 - Validità delle autorizzazioni per gli appostamenti fissi

 

1. L'autorizzazione per gli appostamenti fissi è valida per quattro anni dalla data di rilascio. Entro sessanta giorni dalla scadenza della validità l'interessato può chiedere il rinnovo dell'autorizzazione.

 

2. Decorso il termine di cui al comma 1 l'autorizzazione decade.

 

3. Dopo il primo anno di validità il titolare deve, entro venti giorni dalla scadenza annuale, inviare alla Provincia una copia del consenso del proprietario e del conduttore del fondo e una copia della ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale.

 

4. Decorso il termine di cui al comma 3 l'autorizzazione decade.

 

5. In caso di decadenza le successive richieste di autorizzazione devono essere considerate a tutti gli effetti come nuove autorizzazioni.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 72 - Validità delle autorizzazioni per gli appostamenti fissi

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