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1.
Le richieste di nuove collocazioni o di nuove autorizzazioni
devono essere presentate alla Provincia competente, corredate
dalla documentazione di cui agli articoli 69 o 70, nel periodo
compreso fra il 1 ed il 28 febbraio di ogni anno.
2.
Entro il 30 aprile la Provincia comunica, a mezzo lettera
raccomandata, agli interessati l'eventuale motivato non
accoglimento della richiesta. Trascorso il termine senza che
all'interessato sia pervenuta alcuna comunicazione, la domanda
si ritiene accolta.
3.
Le nuove collocazioni possono essere richieste anche prima
della scadenza della validità o contestualmente alla domanda
di rinnovo.
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