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1.
Nel raggio di 200 metri da appostamenti "alla minuta
selvaggina" è vietata, nel periodo di utilizzazione, la
caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria, fatta
eccezione per la beccaccia.
2.
Il divieto di cui al comma 1 è operante in presenza di
tabelle poste dal titolare dell'appostamento conformi a quanto
previsto all'articolo 26 della LR3/1994.
3.
Il titolare dell'autorizzazione per l'appostamento "alla
minuta selvaggina" e i cacciatori da lui autorizzati all'uso
dello stesso possono uscire con il fucile per il recupero di
animali feriti per un raggio di 50 metri dal capanno.
4.
La caccia vagante e l'allenamento dei cani sono vietati ad una
distanza inferiore a 50 metri dal perimetro della superficie
allagata artificialmente in cui si trovano gli appostamenti
per palmipedi e trampolieri con l'uso di richiami vivi.
5.
Il divieto di cui al comma 4 è operante in presenza di
tabelle poste dal titolare conformi a quanto previsto dall'articolo
26 della LR 3/94. 6. Il titolare dell'autorizzazione per l'appostamento
fisso per palmipedi e trampolieri ed i cacciatori da lui
autorizzati all'uso
dello stesso possono, all'interno della superficie allagata e
lungo il perimetro della stessa, procedere al recupero di
animali feriti con l'uso del fucile.
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