Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 76 - Distanze per la caccia vagante e il recupero dei capi feriti

 

1. Nel raggio di 200 metri da appostamenti "alla minuta selvaggina" è vietata, nel periodo di utilizzazione, la caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria, fatta eccezione per la beccaccia.

 

2. Il divieto di cui al comma 1 è operante in presenza di tabelle poste dal titolare dell'appostamento conformi a quanto previsto all'articolo 26 della LR3/1994. 

 

3. Il titolare dell'autorizzazione per l'appostamento "alla minuta selvaggina" e i cacciatori da lui autorizzati all'uso dello stesso possono uscire con il fucile per il recupero di animali feriti per un raggio di 50 metri dal capanno.

 

4. La caccia vagante e l'allenamento dei cani sono vietati ad una distanza inferiore a 50 metri dal perimetro della superficie allagata artificialmente in cui si trovano gli appostamenti per palmipedi e trampolieri con l'uso di richiami vivi.

 

5. Il divieto di cui al comma 4 è operante in presenza di tabelle poste dal titolare conformi a quanto previsto dall'articolo 26 della LR 3/94. 6. Il titolare dell'autorizzazione per l'appostamento fisso per palmipedi e trampolieri ed i cacciatori da lui autorizzati all'uso dello stesso possono, all'interno della superficie allagata e lungo il perimetro della stessa, procedere al recupero di animali feriti con l'uso del fucile.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 76 - Distanze per la caccia vagante e il recupero dei capi feriti

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