Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 77 - Accesso all'interno degli appostamenti fissi

 

1. L'accesso con armi proprie da caccia all'interno degli appostamenti fissi di cui all'articolo 58, comma 3, lettera a) è consentito al titolare dell'autorizzazione e ai cacciatori da lui autorizzati, che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'articolo 28, comma 3, lettera b) della LR 3/94.

 

2. Il titolare comunica alla Provincia competente per territorio l'elenco dei frequentatori dell'appostamento.

 

3. Il titolare di autorizzazione per l'appostamento fisso di cui all'articolo 58, comma 1, lettera a) può consentire l'utilizzazione dell'impianto anche a cacciatori non inseriti nell'elenco dei frequentatori che abbiano optato per la caccia da appostamento fisso.

 

4. I cacciatori che hanno fatto l'opzione di cui all'articolo 28, comma 3, lettera b) della LR 3/1994 possono effettuare la loro attività in tutti gli appostamenti di cui all'articolo 58.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 77 - Accesso all'interno degli appostamenti fissi

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