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1.
L'accesso con armi proprie da caccia all'interno degli
appostamenti fissi di cui all'articolo 58, comma 3, lettera a)
è consentito al titolare dell'autorizzazione e ai cacciatori
da lui autorizzati, che abbiano optato per la forma di caccia
di cui all'articolo 28, comma 3, lettera b) della LR 3/94.
2.
Il titolare comunica alla Provincia competente per territorio
l'elenco dei frequentatori dell'appostamento.
3.
Il titolare di autorizzazione per l'appostamento fisso di cui
all'articolo 58, comma 1, lettera a) può consentire l'utilizzazione
dell'impianto anche a cacciatori non inseriti nell'elenco dei
frequentatori che abbiano optato per la caccia da appostamento
fisso.
4.
I cacciatori che hanno fatto l'opzione di cui all'articolo 28,
comma 3, lettera b) della LR 3/1994 possono effettuare la loro
attività in tutti gli appostamenti di cui all'articolo 58.
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