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1.
Negli appostamenti fissi non possono essere complessivamente
usati più di quaranta uccelli, con il limite di non più di
dieci uccelli di cattura per ciascuna specie. Negli
appostamenti temporanei non possono essere complessivamente
usati più di dieci uccelli per fruitore, fino ad un massimo
di venti per appostamento, con il limite di non più di dieci
uccelli di cattura per specie.
2.
Gli uccelli di allevamento appartenenti alle specie acquatiche
possono rimanere nelle voliere di mantenimento interne all'impianto
anche in ore notturne, purché le voliere siano collocate con
un lato sull'argine o a distanza non superiore a 10 metri
dallo stesso; il lato della voliera più lontano dall'argine
non può essere a distanza superiore a 30 metri dall'argine
stesso. In caso di più capanni autorizzati, gli uccelli
consentiti possono essere detenuti in un'unica voliera.
3.
Negli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri il cui
titolare non abbia optato ai sensi dell'articolo 28, comma 3,
lettera b) della LR 3/94, i richiami vivi non possono superare
le venti unità per l'intero impianto.
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