Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 78 - Uso di richiami negli appostamenti

 

1. Negli appostamenti fissi non possono essere complessivamente usati più di quaranta uccelli, con il limite di non più di dieci uccelli di cattura per ciascuna specie. Negli appostamenti temporanei non possono essere complessivamente usati più di dieci uccelli per fruitore, fino ad un massimo di venti per appostamento, con il limite di non più di dieci uccelli di cattura per specie.

 

2. Gli uccelli di allevamento appartenenti alle specie acquatiche possono rimanere nelle voliere di mantenimento interne all'impianto anche in ore notturne, purché le voliere siano collocate con un lato sull'argine o a distanza non superiore a 10 metri dallo stesso; il lato della voliera più lontano dall'argine non può essere a distanza superiore a 30 metri dall'argine stesso. In caso di più capanni autorizzati, gli uccelli consentiti possono essere detenuti in un'unica voliera.

 

3. Negli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri il cui titolare non abbia optato ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b) della LR 3/94, i richiami vivi non possono superare le venti unità per l'intero impianto.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 78 - Uso di richiami negli appostamenti

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