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1.
La gestione faunistico-venatoria degli ungulati persegue gli
obiettivi indicati nel Piano faunistico-venatorio regionale ed
è finalizzata al mantenimento della densità agro-forestale
sostenibile dai diversi ecosistemi, in relazione alle esigenze
di ciascuna specie.
2.
Per densità agricolo-forestale sostenibile deve intendersi la
massima densità raggiungibile dalle popolazioni di ungulati
senza che si determinino danni di rilievo alle coltivazioni,
alle piantagioni e alle altre specie animali.
3.
Il Comitato di gestione dell'ATC definisce, per ogni distretto
di cui all'articolo 82, comma 3, entro un anno dall'entrata in
vigore del presente regolamento, la densità
agricolo-forestale sostenibile per ciascuna specie, tenuto
conto dei criteri generali indicati dall'INFS, e ne verifica
il rispetto.
4.
Decorso il termine di cui al comma 3, la densità agricolo-
forestale è fissata dalla Provincia.
5.
Fino alla determinazione della densità agricolo-forestale di
cui al comma 3 la densità regionale è fissata, per il
cinghiale, a 2,5 soggetti ogni 100 ettari.
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