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1.
Per la gestione degli ungulati la Provincia, sentiti gli ATC,
individua nel piano faunistico-venatorio provinciale i
territori vocati.
2.
Le superfici per la gestione del cinghiale devono essere
ricomprese entro la delimitazione individuata nel piano
faunistico-venatorio regionale.
3.
La gestione degli ungulati è effettuata a livello
territoriale in unità minime di gestione, denominate
distretti di gestione, definite dal Comitato di gestione dell'ATC.
4. Per la caccia al cinghiale il Comitato di gestione, sentiti
i cacciatori di cinghiale iscritti all'ATC, individua, per
ogni distretto, zone di caccia o aree di battuta. Negli ATC
confinanti ove i confini amministrativi non consentono l'individuazione
adeguata delle aree di battuta, i Comitati di gestione possono
accordarsi per regolamentarne l'utilizzazione e la gestione.
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