Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 84 - Piano di gestione degli ungulati

 

1. Il Comitato di gestione dell'ATC, sentiti i responsabili dei distretti di cui all'articolo 83, comma 1, lettera c) e le Organizzazioni professionali agricole di zona, redige il piano di gestione annuale e lo invia, entro il 15 maggio di ogni anno, alla Provincia. Il piano di gestione comprende:

 

a) il piano di assestamento e prelievo redatto per ogni specie;

 

b) gli interventi per la prevenzione dei danni;

 

c) le altre azioni utili al controllo della presenza e della localizzazione delle specie ungulate.

 

2. Il piano di gestione fissa, per ogni distretto, gli oneri a carico dei cacciatori per il risarcimento di eventuali danni causati dalla mancata realizzazione del piano stesso.

 

3. Per la realizzazione del piano di gestione può essere stabilito un contributo a carico dei cacciatori iscritti alle squadre o alla caccia di selezione a cervidi e bovidi.

 

4. Il piano di gestione deve garantire il raggiungimento della densità fissata ai sensi dell`articolo 81, commi 3, 4 e 5.

 

5. A partire dalla stagione venatoria 2003-2004 i distretti che non hanno raggiunto la densità fissata ai sensi dell'articolo 81, commi 3, 4 e 5 per la specie cinghiale, sono gestiti come aree non vocate.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 84 - Piano di gestione degli ungulati

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