|
1.
Il Comitato di gestione dell'ATC, sentiti i responsabili dei
distretti di cui all'articolo 83, comma 1, lettera c) e le
Organizzazioni professionali agricole di zona, redige il piano
di gestione annuale e lo invia, entro il 15 maggio di ogni
anno, alla Provincia. Il piano di gestione comprende:
a)
il piano di assestamento e prelievo redatto per ogni specie;
b)
gli interventi per la prevenzione dei danni;
c)
le altre azioni utili al controllo della presenza e della
localizzazione delle specie ungulate.
2.
Il piano di gestione fissa, per ogni distretto, gli oneri a
carico dei cacciatori per il risarcimento di eventuali danni
causati dalla mancata realizzazione del piano stesso.
3.
Per la realizzazione del piano di gestione può essere
stabilito un contributo a carico dei cacciatori iscritti alle
squadre o alla caccia di selezione a cervidi e bovidi.
4.
Il piano di gestione deve garantire il raggiungimento della
densità fissata ai sensi dell`articolo 81, commi 3, 4 e 5.
5.
A partire dalla stagione venatoria 2003-2004 i distretti che
non hanno raggiunto la densità fissata ai sensi dell'articolo
81, commi 3, 4 e 5 per la specie cinghiale, sono gestiti come
aree non vocate.
|