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1.
Nelle aziende faunistico-venatorie le attività di gestione
sono attuate dal titolare dell'autorizzazione secondo
specifici piani di abbattimento approvati dalla Provincia
entro il 15 luglio di ogni anno.
2.
I censimenti delle popolazioni di ungulati sono svolti con il
controllo della Provincia, che indica tempi e metodi per il
coordinamento delle relative operazioni con analoghe
iniziative attuate dal Comitato di gestione dell'ATC contiguo
all'azienda.
3.
Nelle aziende faunistico-venatorie il prelievo selettivo di
cervidi e bovidi può essere eseguito anche da:
a)
cacciatori non iscritti ai registri provinciali per la caccia
di selezione, purché accompagnati da persona in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 88, comma 1, lettera a);
b)
cacciatori muniti di abilitazione conseguita in altre Regioni
d'Italia.
4.
Nelle aziende faunistico-venatorie la caccia al cinghiale può
essere esercitata sia in forma singola che in battuta,
prescindendo dal possesso dei requisiti di cui all'articolo
88, comma 1, lettera b).
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