Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 85 - Gestione degli ungulati nelle aziende faunistico- venatorie

 

1. Nelle aziende faunistico-venatorie le attività di gestione sono attuate dal titolare dell'autorizzazione secondo specifici piani di abbattimento approvati dalla Provincia entro il 15 luglio di ogni anno.

 

2. I censimenti delle popolazioni di ungulati sono svolti con il controllo della Provincia, che indica tempi e metodi per il coordinamento delle relative operazioni con analoghe iniziative attuate dal Comitato di gestione dell'ATC contiguo all'azienda.

 

3. Nelle aziende faunistico-venatorie il prelievo selettivo di cervidi e bovidi può essere eseguito anche da:

 

a) cacciatori non iscritti ai registri provinciali per la caccia di selezione, purché accompagnati da persona in possesso dei requisiti di cui all'articolo 88, comma 1, lettera a);

 

b) cacciatori muniti di abilitazione conseguita in altre Regioni d'Italia.

 

4. Nelle aziende faunistico-venatorie la caccia al cinghiale può essere esercitata sia in forma singola che in battuta, prescindendo dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 88, comma 1, lettera b).

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 85 - Gestione degli ungulati nelle aziende faunistico- venatorie

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