Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 86 - Controlli delle popolazioni di ungulati

 

1. Le Province, in collaborazione con i Comitati di gestione degli ATC, al fine di garantire il mantenimento della densità agro-forestale compatibile individuata ai sensi dell'articolo 81, commi 3, 4 e 5, per ciascuna specie di ungulati, in relazione al territorio ed ai singoli distretti, adottano interventi di controllo e di limitazione delle popolazioni in ogni periodo, ai sensi dell'articolo 37, commi 2, 3 e 4 della LR 3/1994. Per la specie cinghiale, in presenza di gravi danni alla produzione agricola, il proprietario richiede alla Provincia interventi di riduzione. Qualora la Provincia non organizzi gli abbattimenti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, il proprietario può organizzare gli abbattimenti avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 37 della LR 3/1994.

 

2. Nelle aree di divieto di caccia gli interventi di controllo e limitazione:

 

a) sono attuati dagli agenti provinciali o, sotto il loro coordinamento, dai proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza per l'esercizio venatorio, dagli agenti previsti dall'articolo 51 della LR 3/1994 e dal personale in possesso di idoneo titolo rilasciato dalla Provincia;

 

b) devono essere concentrati prevalentemente nei mesi da gennaio a maggio con l'obiettivo, nelle zone di ripopolamento e cattura, della totale eliminazione del cinghiale.

 

3. Nelle aziende faunistico-venatorie, agrituristico-venatorie, nei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e nelle aree per l'addestramento dei cani:

 

a) gli interventi di controllo e limitazione sono realizzati dal titolare dell'autorizzazione, avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 37 della LR 3/1994;

 

b) la Provincia dispone dei capi abbattuti per rifondere le strutture di cui al presente comma dei danni subiti e dei costi dell'intervento. In caso di eventuale vendita dei capi abbattuti le somme incassate restano a disposizione della Provincia.

 

4. Nel caso in cui all'interno delle strutture di cui al comma 3 le densità agro-forestali sostenibili siano superate, la Provincia, informato l'ATC, richiede ai titolari di effettuare interventi di riduzione delle popolazioni di ungulati, indicandone tempi e modalità. Qualora gli interventi non siano stati realizzati dalla struttura privata entro quindici giorni dalla richiesta, la Provincia li effettua direttamente e ne addebita il costo alla struttura privata.

 

5. Nelle aree protette, con particolare riferimento a quelle di cui alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), gli interventi di controllo e limitazione sono realizzati dagli organi di gestione dell'area protetta su richiesta della Provincia.

 

6. Nelle aree di cui al comma 5 i piani di prelievo del cinghiale sono previsti nei piani di gestione predisposti dall'organo gestore, d'intesa con le strutture competenti della Giunta regionale.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 86 - Controlli delle popolazioni di ungulati

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