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1.
Le Province, in collaborazione con i Comitati di gestione
degli ATC, al fine di garantire il mantenimento della densità
agro-forestale compatibile individuata ai sensi dell'articolo
81, commi 3, 4 e 5, per ciascuna specie di ungulati, in
relazione al territorio ed ai singoli distretti, adottano
interventi di controllo e di limitazione delle popolazioni in
ogni periodo, ai sensi dell'articolo 37, commi 2, 3 e 4 della
LR 3/1994. Per la specie cinghiale, in presenza di gravi danni
alla produzione agricola, il proprietario richiede alla
Provincia interventi di riduzione. Qualora la Provincia non
organizzi gli abbattimenti entro venti giorni dal ricevimento
della richiesta, il proprietario può organizzare gli
abbattimenti avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 37
della LR 3/1994.
2.
Nelle aree di divieto di caccia gli interventi di controllo e
limitazione:
a)
sono attuati dagli agenti provinciali o, sotto il loro
coordinamento, dai proprietari o conduttori dei fondi muniti
di licenza per l'esercizio venatorio, dagli agenti previsti
dall'articolo 51 della LR 3/1994 e dal personale in possesso
di idoneo titolo rilasciato dalla Provincia;
b)
devono essere concentrati prevalentemente nei mesi da gennaio
a maggio con l'obiettivo, nelle zone di ripopolamento e
cattura, della totale eliminazione del cinghiale.
3.
Nelle aziende faunistico-venatorie, agrituristico-venatorie,
nei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo
stato naturale e nelle aree per l'addestramento dei cani:
a)
gli interventi di controllo e limitazione sono realizzati dal
titolare dell'autorizzazione, avvalendosi dei soggetti di cui
all'articolo 37 della LR 3/1994;
b)
la Provincia dispone dei capi abbattuti per rifondere le
strutture di cui al presente comma dei danni subiti e dei
costi dell'intervento. In caso di eventuale vendita dei capi
abbattuti le somme incassate restano a disposizione della
Provincia.
4.
Nel caso in cui all'interno delle strutture di cui al comma 3
le densità agro-forestali sostenibili siano superate, la
Provincia, informato l'ATC, richiede ai titolari di effettuare
interventi di riduzione delle popolazioni di ungulati,
indicandone tempi e modalità. Qualora gli interventi non
siano stati realizzati dalla struttura privata entro quindici
giorni dalla richiesta, la Provincia li effettua direttamente
e ne addebita il costo alla struttura privata.
5.
Nelle aree protette, con particolare riferimento a quelle di
cui alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui
parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di
interesse locale), gli interventi di controllo e limitazione
sono realizzati dagli organi di gestione dell'area protetta su
richiesta della Provincia.
6.
Nelle aree di cui al comma 5 i piani di prelievo del cinghiale
sono previsti nei piani di gestione predisposti dall'organo
gestore, d'intesa con le strutture competenti della Giunta
regionale.
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