Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 87 - Ripopolamenti, immissioni e detenzione

 

1. L'immissione di ungulati nel territorio regionale può avvenire, sentito l'ATC, esclusivamente su autorizzazione motivata della Provincia, previo parere della competente struttura della Giunta regionale.

 

2. La detenzione di ungulati è consentita, nell'ambito di strutture recintate, nei seguenti luoghi:

 

a) allevamenti di selvaggina di cui agli articoli 39, 40 e 41 della LR 3/1994;

 

b) aree per l'addestramento dei cani di cui all'articolo 24 della LR3/1994. In tali aree i recinti adibiti all'addestramento dei cuccioli di età non superiore ai diciotto mesi possono essere autorizzati anche con superfici inferiori a 10 ettari;

 

c) aziende faunistico-venatorie ed agrituristico-venatorie di cui agli articoli 20 e 21 della LR 3/1994; in queste aree è consentito anche l'abbattimento dei capi eventualmente riprodotti.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 87 - Ripopolamenti, immissioni e detenzione

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