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1.
L'immissione di ungulati nel territorio regionale può
avvenire, sentito l'ATC, esclusivamente su autorizzazione
motivata della Provincia, previo parere della competente
struttura della Giunta regionale.
2.
La detenzione di ungulati è consentita, nell'ambito di
strutture recintate, nei seguenti luoghi:
a)
allevamenti di selvaggina di cui agli articoli 39, 40 e 41
della LR 3/1994;
b)
aree per l'addestramento dei cani di cui all'articolo 24 della
LR3/1994. In tali aree i recinti adibiti all'addestramento dei
cuccioli di età non superiore ai diciotto mesi possono essere
autorizzati anche con superfici inferiori a 10 ettari;
c)
aziende faunistico-venatorie ed agrituristico-venatorie di cui
agli articoli 20 e 21 della LR 3/1994; in queste aree è
consentito anche l'abbattimento dei capi eventualmente
riprodotti.
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