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1.
Il Comitato di gestione dell'ATC per la gestione
faunistico-venatoria degli ungulati si avvale di:
a)
cacciatori di cervidi e bovidi, muniti di attestato conseguito
presso la Provincia a seguito di superamento di esame;
b)
cacciatori di cinghiali in qualità di:
1)
cacciatori abilitati all'esercizio venatorio a seguito di
superamento dell'esame di cui all'articolo 29, comma 7 della
LR 3/1994;
2)
cacciatori iscritti, alla data del 31 dicembre 1995, nei
registri provinciali relativi alle squadre di caccia al
cinghiale in battuta, anche se provenienti da altre Regioni;
3)
cacciatori, privi dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), in
possesso di attestato di frequenza, rilasciato dalle
Associazioni venatorie, per la partecipazione a corsi di
formazione e specializzazione relativi alle norme di
comportamento e di sicurezza per la caccia al cinghiale in
battuta;
4)
guardiacaccia di aziende faunistico-venatorie e agrituristico
venatorie in possesso del decreto da almeno un anno;
c)
conduttori di cani da traccia abilitati dalla Provincia
mediante appositi corsi.
2.
L'attestato di cui al comma 1, lettera b), numero 3) non può
essere rilasciato ai cacciatori provenienti da altre Regioni.
3.
Gli attestati di cui al comma 1 hanno validità su tutto il
territorio regionale.
4.
I programmi didattici relativi agli esami di cui al comma 1,
lettera a), e ai corsi di cui al comma 1, lettera b), numero
3) e lettera c) sono stabiliti dalla Provincia, sentito l'INFS
e l'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) per i corsi di
cui al comma 1, lettera c).
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