Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 89 - Recupero dei capi feriti

 

1. Fermo restando che i capi feriti in azione di caccia vengono recuperati dai cacciatori stessi con i propri mezzi, il Comitato di gestione dell'ATC può istituire forme di recupero dei capi feriti avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 88, comma 1, lettera c).

 

2. Il conduttore del cane da traccia può, durante l'effettuazione delle operazioni di recupero, utilizzare armi con o senza ottica di puntamento.

 

3. Il cane utilizzato deve essersi qualificato in prove di lavoro riconosciute dall'Associazione nazionale cani da traccia, dalle Associazioni venatorie o dall'ENCI.

 

4. Il conduttore del cane da traccia, in presenza di personale di vigilanza dell'istituto, può effettuare il recupero anche all'interno di aree a gestione privata o poste in divieto di caccia.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 89 - Recupero dei capi feriti

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