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1.
Fermo restando che i capi feriti in azione di caccia vengono
recuperati dai cacciatori stessi con i propri mezzi, il
Comitato di gestione dell'ATC può istituire forme di recupero
dei capi feriti avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo
88, comma 1, lettera c).
2.
Il conduttore del cane da traccia può, durante l'effettuazione
delle operazioni di recupero, utilizzare armi con o senza
ottica di puntamento.
3.
Il cane utilizzato deve essersi qualificato in prove di lavoro
riconosciute dall'Associazione nazionale cani da traccia,
dalle Associazioni venatorie o dall'ENCI.
4.
Il conduttore del cane da traccia, in presenza di personale di
vigilanza dell'istituto, può effettuare il recupero anche all'interno
di aree a gestione privata o poste in divieto di caccia.
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