|
1.
Oltre a quanto previsto negli articoli 91 e 92 per il
controllo dei capi abbattuti, le Province stabiliscono forme,
modi e tempi.
2.
Per lo svolgimento di particolari programmi di ricerca, su
richiesta del Comitato di gestione dell'ATC, il cacciatore è
tenuto a presentare il capo abbattuto ad uno dei punti di
raccolta e controllo individuati dal Comitato stesso per le
necessarie verifiche, misurazioni biometriche o prelievi
sanitari.
|