Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 90 - Controlli sui capi abbattuti

 

1. Oltre a quanto previsto negli articoli 91 e 92 per il controllo dei capi abbattuti, le Province stabiliscono forme, modi e tempi.

 

2. Per lo svolgimento di particolari programmi di ricerca, su richiesta del Comitato di gestione dell'ATC, il cacciatore è tenuto a presentare il capo abbattuto ad uno dei punti di raccolta e controllo individuati dal Comitato stesso per le necessarie verifiche, misurazioni biometriche o prelievi sanitari.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 90 - Controlli sui capi abbattuti

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