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1.
La caccia di selezione a cervidi e bovidi è esercitata dai
cacciatori abilitati ai sensi dell'articolo 88, comma 1,
lettera a) e iscritti al registro dei cacciatori per la caccia
di selezione a cervidi e bovidi, istituito presso ogni
Provincia.
2.
La caccia di selezione è esercitata, secondo le norme
definite dalla Provincia, esclusivamente in forma individuale,
con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso dei cani
e con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta.
3.
Il Comitato di gestione dell'ATC assegna ad ogni distretto un
numero di cacciatori iscritti e abilitati, in proporzione al
numero dei capi prelevabili.
4.
Il Comitato di gestione può riservare una quota non superiore
al 10 per cento di cervidi e bovidi, abbattibili con la caccia
di selezione, a cacciatori non iscritti all'ATC e non
abilitati, purché accompagnati da personale abilitato.
5.
Per la caccia di selezione sono utilizzabili esclusivamente
armi a canna rigata a caricamento singolo manuale o a
ripetizione semiautomatica, di calibro non inferiore a 5,6
millimetri, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40
millimetri. altresì ammesso l'uso di fucili a due o tre
canne, con l'obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata.
Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve
essere munita di ottica o di sistemi di puntamento
elettronico.
6.
Su ogni capo di cervidi e bovidi abbattuto il cacciatore deve
apporre un contrassegno numerato, rilasciato dal Comitato di
gestione, prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento.
7.
Il cacciatore di cervidi e bovidi entro quindici giorni dal
termine del periodo di caccia deve inviare al Comitato di
gestione la scheda di abbattimento. La scheda, rilasciata dal
Comitato di gestione, deve essere compilata per ciascun capo
abbattuto.
8.
Per la gestione faunistico-venatoria di popolazioni di cervo
che interessano più Regioni, la Regione può disciplinare il
prelievo, d'intesa con le Regioni confinanti.
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