Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 93 - Gestione del territorio non vocato alla presenza del cinghiale

 

1. Nel territorio non vocato alla presenza del cinghiale la Provincia dispone, durante il periodo consentito dal calendario venatorio, le azioni per l'eliminazione del cinghiale, al fine di prevenire i danni alla produzione agricola e per la salvaguardia della piccola selvaggina.

 

2. Nel territorio non vocato alla presenza del cinghiale la Provincia, al fine di ottimizzare i risultati, può sostituire la caccia al cinghiale con il prelievo programmato.

 

3. La Provincia, sentite le Organizzazioni agricole e le Associazioni venatorie, predispone, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il piano di intervento annuale per il territorio non vocato, affidandone la realizzazione agli ATC. Il Piano fissa i tempi, le modalità, compresi eventuali abbattimenti in forma singola, gli obiettivi da conseguire e le scadenze di verifica. Il piano di intervento è trasmesso alla competente struttura della Giunta regionale.

 

4. Per l'attuazione del piano, l'ATC può avvalersi delle squadre iscritte al registro provinciale per la caccia al cinghiale, dei cacciatori di selezione e di altri cacciatori in forma singola che diano la propria disponibilità. Agli abbattimenti per l'attuazione del piano partecipano i cacciatori che si rendano disponibili anche per le operazioni di prevenzione dei danni mediante la realizzazione di difese passive.

 

5. Qualora l'ATC non provveda all'attuazione del piano o non raggiunga gli obiettivi minimi fissati, la Provincia provvede direttamente agli interventi.

 

6. Al di fuori della stagione venatoria la Provincia attua azioni volte alla eliminazione del cinghiale, avvalendosi delle figure previste dall'articolo 37 della LR 3/1994 e chiamando a collaborare, se del caso, anche cacciatori delle squadre operanti in distretti limitrofi.

 

7. I proprietari o i conduttori di fondo possono richiedere alla Provincia di organizzare specifici abbattimenti. Qualora la Provincia non organizzi gli abbattimenti entro cinque giorni dalla richiesta, le azioni sono attuate dai proprietari o conduttori di fondi, avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 37 della LR 3/1994.

 

Regolamento Regionale  n° 000034 del 07/08/2002


Art. 93 - Gestione del territorio non vocato alla presenza del cinghiale

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