|
1.
Nel territorio non vocato alla presenza del cinghiale la
Provincia dispone, durante il periodo consentito dal
calendario venatorio, le azioni per l'eliminazione del
cinghiale, al fine di prevenire i danni alla produzione
agricola e per la salvaguardia della piccola selvaggina.
2.
Nel territorio non vocato alla presenza del cinghiale la
Provincia, al fine di ottimizzare i risultati, può sostituire
la caccia al cinghiale con il prelievo programmato.
3.
La Provincia, sentite le Organizzazioni agricole e le
Associazioni venatorie, predispone, entro sei mesi dall'entrata
in vigore del presente regolamento, il piano di intervento
annuale per il territorio non vocato, affidandone la
realizzazione agli ATC. Il Piano fissa i tempi, le modalità,
compresi eventuali abbattimenti in forma singola, gli
obiettivi da conseguire e le scadenze di verifica. Il piano di
intervento è trasmesso alla competente struttura della Giunta
regionale.
4.
Per l'attuazione del piano, l'ATC può avvalersi delle squadre
iscritte al registro provinciale per la caccia al cinghiale,
dei cacciatori di selezione e di altri cacciatori in forma
singola che diano la propria disponibilità. Agli abbattimenti
per l'attuazione del piano partecipano i cacciatori che si
rendano disponibili anche per le operazioni di prevenzione dei
danni mediante la realizzazione di difese passive.
5.
Qualora l'ATC non provveda all'attuazione del piano o non
raggiunga gli obiettivi minimi fissati, la Provincia provvede
direttamente agli interventi.
6.
Al di fuori della stagione venatoria la Provincia attua azioni
volte alla eliminazione del cinghiale, avvalendosi delle
figure previste dall'articolo 37 della LR 3/1994 e chiamando a
collaborare, se del caso, anche cacciatori delle squadre
operanti in distretti limitrofi.
7.
I proprietari o i conduttori di fondo possono richiedere alla
Provincia di organizzare specifici abbattimenti. Qualora la
Provincia non organizzi gli abbattimenti entro cinque giorni
dalla richiesta, le azioni sono attuate dai proprietari o
conduttori di fondi, avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo
37 della LR 3/1994.
|