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I contenuti del PFVP sono indicati all’articolo 10, comma 7 e
8 della L.157/92 e dal corrispettivo articolo 8 della L.R. n.
3/94.
Sono così riassumibili:
1) articolazione del territorio in comprensori omogenei e
proposte di delimitazione degli Ambiti territoriali di caccia
(ATC);
2) individuazione degli istituti e delle aree destinate alla
protezione della fauna selvatica la cui estensione complessiva
non deve risultare inferiore al 20 % e superiore al 30 % della
superficie agro-forestale (SAF), e più precisamente:
a) localizzazione ed estensione delle Zone di Ripopolamento e
Cattura (Z.R.C.) di cui all’art. 16 della L.R. 3/94;
b) localizzazione ed estensione delle Oasi di Protezione di
cui all’art. 15 e delle Zone di Protezione lungo le rotte di
migrazione di cui all’art. 14 della L.R. 3/94;
c) localizzazione ed estensione dei centri pubblici di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui
all’art. 17 della L.R. 3/94;
d) localizzazione ed estensione delle aree protette istituite
ai sensi della L.394/91 e L.R. 49/95. Il PFVP contiene inoltre
l’indicazione dell’estensione e possibilmente della
localizzazione delle altre superfici poste in divieto di
caccia e computate nella percentuale di SAF destinata alla
protezione della fauna, ovvero:
e) Foreste demaniali;
f) Aree di rispetto intorno ai valichi montani individuati
dalla Regione Toscana con Del. C.R. n. 419/95;
g) Fondi chiusi.
3) Individuazione degli istituti destinati a gestione privata,
la cui estensione non può risultare superiore al 15 % della
SAF, e più precisamente:
h) localizzazione ed estensione delle Aziende faunistico
venatorie di cui all’art. 20 della L.R. 3/94, con indicazione
dei casi in cui è possibile la trasformazione in aziende
agri-turistico venatorie ai sensi dell’art. 63 della stessa
legge;
i) localizzazione ed estensione delle aziende agri-turistico
venatorie di cui all’art. 21 della L.R. 3/94;
j) localizzazione ed estensione dei Centri privati di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui
all’art. 18 della L.R. 3/94.
4) Individuazione della localizzazione ed estensione delle
aree destinate all’addestramento, all’allenamento ed alle gare
cinofile, di cui all’articolo 24 della L.R. 3/94, suddivise in
aree in cui l’allenamento si svolge su fauna selvatica
naturale senza sparo, e aree in cui l’allenamento è effettuato
su fauna selvatica di allevamento con possibilità di sparo.
L’estensione di tali superfici non può superare
complessivamente il 2 % della SAF, mentre le aree di
addestramento con sparo non possono superare lo 0,5 %.
5) Anche se non espressamente indicato all’art. 8, non vi è
dubbio che il PFVP dovrà contenere l’indicazione
dell’estensione e possibilmente della localizzazione degli
allevamenti con particolare riferimento a quelli a fini
alimentari di cui all’art. 41 della L.R. 3/94, e a fini di
ripopolamento, di cui all’art. 39 stessa legge.
6) Identificazione delle zone dove sono collocabili gli
appostamenti fissi; tali zone sono individuate dalla Provincia
nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione al titolo X
della Del. C.R. 292/94 “Indirizzi Regionali di programmazione
faunistico-venatoria.
7) Criteri per la determinazione del risarcimento in favore
dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per i danni
arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole su
fondi ricompresi nelle oasi di protezione, zone di protezione
e zone di ripopolamento e cattura; tali criteri dovranno
essere congruenti con i criteri definiti dalla Regione nel
proprio PFVR. Si ritiene opportuno che il PFVP, oltre ai
criteri di risarcimento, debba contenere anche le indicazioni
relative alle tecniche di prevenzione dei danni causabili
dalla fauna selvatica, finanziabili ai sensi dell’art. 47,
comma 1 della L, R, n. 3/94.
8) Criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei
proprietari o conduttori dei fondi rustici che s’impegnino
alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali ed
all’incremento della fauna selvatica (miglioramenti
ambientali). Tali criteri dovranno essere congruenti con la
Del. C.R. n.11510/94 “Approvazione disposizioni per
l’incentivazione delle opere di mantenimento e miglioramento
ambientale L.R. 3/94 art. 46” allegata al PFVR. I criteri
dovranno essere integrati dalle direttive tecniche per la
realizzazione degli interventi finanziabili ai sensi degli
art. 46 e 48 della L.R. 3/94, nonché dalle indicazioni di
priorità e dai relativi importi. L’insieme dei contenuti di
cui al presente punto.
8) costituisce il Piano di miglioramento ambientale richiamato
dall’art. 10, comma 7), 2° capoverso della L. 157/92; 9)
Eventuali richieste di deroga ai termini di apertura e
chiusura della caccia ai sensi dell’art. 18, comma 2) della L.
157/92 e dell’art. 30 della L.R. 3/94.
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