Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Piano Faunistico Venatorio Provinciale


1 - Contenuti del PFVP ex art. 10 L. 157/92

 

I contenuti del PFVP sono indicati all’articolo 10, comma 7 e 8 della L.157/92 e dal corrispettivo articolo 8 della L.R. n. 3/94.

 

Sono così riassumibili:

 

1) articolazione del territorio in comprensori omogenei e proposte di delimitazione degli Ambiti territoriali di caccia (ATC);

 

2) individuazione degli istituti e delle aree destinate alla protezione della fauna selvatica la cui estensione complessiva non deve risultare inferiore al 20 % e superiore al 30 % della superficie agro-forestale (SAF), e più precisamente:

 

a) localizzazione ed estensione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) di cui all’art. 16 della L.R. 3/94;

b) localizzazione ed estensione delle Oasi di Protezione di cui all’art. 15 e delle Zone di Protezione lungo le rotte di migrazione di cui all’art. 14 della L.R. 3/94;

c) localizzazione ed estensione dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui all’art. 17 della L.R. 3/94;

d) localizzazione ed estensione delle aree protette istituite ai sensi della L.394/91 e L.R. 49/95. Il PFVP contiene inoltre l’indicazione dell’estensione e possibilmente della localizzazione delle altre superfici poste in divieto di caccia e computate nella percentuale di SAF destinata alla protezione della fauna, ovvero:

e) Foreste demaniali;

f) Aree di rispetto intorno ai valichi montani individuati dalla Regione Toscana con Del. C.R. n. 419/95;

g) Fondi chiusi.

 

3) Individuazione degli istituti destinati a gestione privata, la cui estensione non può risultare superiore al 15 % della SAF, e più precisamente:

 

h) localizzazione ed estensione delle Aziende faunistico venatorie di cui all’art. 20 della L.R. 3/94, con indicazione dei casi in cui è possibile la trasformazione in aziende agri-turistico venatorie ai sensi dell’art. 63 della stessa legge;

i) localizzazione ed estensione delle aziende agri-turistico venatorie di cui all’art. 21 della L.R. 3/94;

j) localizzazione ed estensione dei Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui all’art. 18 della L.R. 3/94.

 

4) Individuazione della localizzazione ed estensione delle aree destinate all’addestramento, all’allenamento ed alle gare cinofile, di cui all’articolo 24 della L.R. 3/94, suddivise in aree in cui l’allenamento si svolge su fauna selvatica naturale senza sparo, e aree in cui l’allenamento è effettuato su fauna selvatica di allevamento con possibilità di sparo. L’estensione di tali superfici non può superare complessivamente il 2 % della SAF, mentre le aree di addestramento con sparo non possono superare lo 0,5 %.

 

5) Anche se non espressamente indicato all’art. 8, non vi è dubbio che il PFVP dovrà contenere l’indicazione dell’estensione e possibilmente della localizzazione degli allevamenti con particolare riferimento a quelli a fini alimentari di cui all’art. 41 della L.R. 3/94, e a fini di ripopolamento, di cui all’art. 39 stessa legge.

 

6) Identificazione delle zone dove sono collocabili gli appostamenti fissi; tali zone sono individuate dalla Provincia nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione al titolo X della Del. C.R. 292/94 “Indirizzi Regionali di programmazione faunistico-venatoria.

 

7) Criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole su fondi ricompresi nelle oasi di protezione, zone di protezione e zone di ripopolamento e cattura; tali criteri dovranno essere congruenti con i criteri definiti dalla Regione nel proprio PFVR. Si ritiene opportuno che il PFVP, oltre ai criteri di risarcimento, debba contenere anche le indicazioni relative alle tecniche di prevenzione dei danni causabili dalla fauna selvatica, finanziabili ai sensi dell’art. 47, comma 1 della L, R, n. 3/94.

 

8) Criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici che s’impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali ed all’incremento della fauna selvatica (miglioramenti ambientali). Tali criteri dovranno essere congruenti con la Del. C.R. n.11510/94 “Approvazione disposizioni per l’incentivazione delle opere di mantenimento e miglioramento ambientale L.R. 3/94 art. 46” allegata al PFVR. I criteri dovranno essere integrati dalle direttive tecniche per la realizzazione degli interventi finanziabili ai sensi degli art. 46 e 48 della L.R. 3/94, nonché dalle indicazioni di priorità e dai relativi importi. L’insieme dei contenuti di cui al presente punto.

 

8) costituisce il Piano di miglioramento ambientale richiamato dall’art. 10, comma 7), 2° capoverso della L. 157/92; 9) Eventuali richieste di deroga ai termini di apertura e chiusura della caccia ai sensi dell’art. 18, comma 2) della L. 157/92 e dell’art. 30 della L.R. 3/94.

  

Piano Faunistico Venatorio Provinciale


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