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In una visione organica della pianificazione faunistico
venatoria il PFVP deve fornire, oltre agli elementi sopra
descritti, anche gli altri contenuti richiamati dalla L.R.
3/94 e dai regolamenti regionali importanti al fine del
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione.
Più in particolare il PFVP dovrà contenere anche:
10) individuazione dei territori vocati per la gestione
faunistico venatoria dei cervidi, bovidi e del cinghiale, e
loro suddivisione in distretti di gestione, ai sensi dell’art.
81 del T.U. dei Regolamenti regionali di attuazione della L.R.
3/94 approvato con D.P.G.R. 25 febbraio 2004, n. 13/R. (che da
ora in avanti sarà citato come T.U. n. 13/R) ; Per il
cinghiale tali superfici dovranno essere ricomprese entro la
delimitazione individuata nel Piano faunistico venatorio
regionale;
11) indicazione delle densità agricolo forestali sostenibili
individuate dai comitati di gestione degli ATC o, ii
sostituzione di essi dalla Provincia, e degli obiettivi della
gestione degli ungulati. Tali obiettivi dovranno essere in
armonia con le indicazioni del PFVR e formulati sulla base dei
dati informativi raccolti nel corso dei 15 anni di esperienza
di gestione selettiva di cervidi e bovidi e di 25 anni di
gestione del cinghiale con il metodo della battuta;
12) direttive tecniche per le operazioni di censimento e
monitoraggio delle principali specie di fauna stanziale; tali
direttive devono garantire l’omogeneità di rilevazione e
censimento volta a definire le consistenze faunistiche
necessarie per definire i criteri di programmazione, come
richiamato all’art. 10, comma 11 della L. 157/92. Tali
direttive indicano anche i metodi da utilizzare per le
verifiche periodiche della consistenza faunistica delle specie
di indirizzo degli istituti faunistico-venatori (ZRC, AFV)
obbligatoriamente previste ai sensi degli art.19 e 42 della
Del. C.P. n. 292/94, nonché per le attività di censimento nel
territorio a gestione programmata effettuate dagli ATC e
finanziate dalla Provincia sulla base del Piano annuale di
gestione provinciale di cui all’art. 10, comma 1 della L.R. n.
3/94;
13) catasto degli appostamenti fissi di caccia su cartografia
in scala 1: 25000, ai sensi dell’art. 78 del T.U. n. 13/R.;
14) linee d’attuazione dell’art. 37 della L.R.T. n. 3/94 sul
Controllo della fauna selvatica e criteri d’ammissione del
personale specializzato (Del. GP n. 83 del 16/3/1999 e Del. GP
n. 19 del 20/01/2003
15) Valutazione di incidenza sugli effetti che il Piano
faunistco venatorio provinciale può avere sui Siti di
interesse comunitario (SIC) e sui Siti di interesse regionale
(SIR).
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