Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Piano Faunistico Venatorio Provinciale


2 - Ulteriori contenuti del PFVP derivanti da altre normative.

 

In una visione organica della pianificazione faunistico venatoria il PFVP deve fornire, oltre agli elementi sopra descritti, anche gli altri contenuti richiamati dalla L.R. 3/94 e dai regolamenti regionali importanti al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione. Più in particolare il PFVP dovrà contenere anche:

 

10) individuazione dei territori vocati per la gestione faunistico venatoria dei cervidi, bovidi e del cinghiale, e loro suddivisione in distretti di gestione, ai sensi dell’art. 81 del T.U. dei Regolamenti regionali di attuazione della L.R. 3/94 approvato con D.P.G.R. 25 febbraio 2004, n. 13/R. (che da ora in avanti sarà citato come T.U. n. 13/R) ; Per il cinghiale tali superfici dovranno essere ricomprese entro la delimitazione individuata nel Piano faunistico venatorio regionale;

 

11) indicazione delle densità agricolo forestali sostenibili individuate dai comitati di gestione degli ATC o, ii sostituzione di essi dalla Provincia, e degli obiettivi della gestione degli ungulati. Tali obiettivi dovranno essere in armonia con le indicazioni del PFVR e formulati sulla base dei dati informativi raccolti nel corso dei 15 anni di esperienza di gestione selettiva di cervidi e bovidi e di 25 anni di gestione del cinghiale con il metodo della battuta;

 

12) direttive tecniche per le operazioni di censimento e monitoraggio delle principali specie di fauna stanziale; tali direttive devono garantire l’omogeneità di rilevazione e censimento volta a definire le consistenze faunistiche necessarie per definire i criteri di programmazione, come richiamato all’art. 10, comma 11 della L. 157/92. Tali direttive indicano anche i metodi da utilizzare per le verifiche periodiche della consistenza faunistica delle specie di indirizzo degli istituti faunistico-venatori (ZRC, AFV) obbligatoriamente previste ai sensi degli art.19 e 42 della Del. C.P. n. 292/94, nonché per le attività di censimento nel territorio a gestione programmata effettuate dagli ATC e finanziate dalla Provincia sulla base del Piano annuale di gestione provinciale di cui all’art. 10, comma 1 della L.R. n. 3/94;

 

13) catasto degli appostamenti fissi di caccia su cartografia in scala 1: 25000, ai sensi dell’art. 78 del T.U. n. 13/R.;

 

14) linee d’attuazione dell’art. 37 della L.R.T. n. 3/94 sul Controllo della fauna selvatica e criteri d’ammissione del personale specializzato (Del. GP n. 83 del 16/3/1999 e Del. GP n. 19 del 20/01/2003

 

15) Valutazione di incidenza sugli effetti che il Piano faunistco venatorio provinciale può avere sui Siti di interesse comunitario (SIC) e sui Siti di interesse regionale (SIR).

  

Piano Faunistico Venatorio Provinciale


2 - Ulteriori contenuti del PFVP derivanti da altre normative.

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