Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Piano Faunistico Venatorio Provinciale


4 - ADEGUAMENTI 1995 E 1996 DEL PFVP AL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (Del. C.R. 340/95)

 

La Provincia di Arezzo, in seguito all'entrata in vigore della L.R. 12 gennaio 1994 n. 3 " Recepimento della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" approva con Del. C.P. n° 88 del 28/6/1995 l'elaborato integrativo al PFVP DREAM del 1991 con cui venivano aggiornate le superfici da destinare a divieto di caccia.

 

La Regione Toscana nel proprio Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR), approvato con delibera C.R. n. 340 del 26/7/95, ha bocciato il Piano Faunistico provinciale approvato con Del. C.P. n° 88 del 28/6/1995, escludendo gran parte delle superfici proposte in divieto di caccia, e ha attributo una quota pari a 7500 Ha. da porre in divieto, in assenza di future proprie decisioni, sostitutive di quelle sussidiariamente assunte dalla Regione, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 3/94.

 

La Regione Toscana approva, nello stesso periodo, anche la L.R. 7 settembre 1995, n. 92 "utilizzazione a fini faunistici e faunistico-venatori del patrimonio agricolo forestale regionale" con la quale indica, acquisito il parere dell' INFS ai sensi dell'art. 21, comma 1 lettera c della L. 157/92, quali porzioni del patrimonio agricolo forestale regionale (Demanio, d'ora in poi PAFR) possono essere disponibili per l'esercizio venatorio e quali debbano invece essere mantenute o poste in divieto di caccia.

Nella legge si specifica che tale possibilità è valida solo per quelle province dove la percentuale complessiva delle aree protette (in divieto di caccia), a vario titolo, risulti almeno pari al 20 % della SAF. Le indicazioni relative ai complessi demaniali presenti nella provincia di Arezzo contenute nella L.R. 92/95 pongono forti problemi legati a due fattori:

 

1) numerose incongruenze ed errori di superficie contenuti nella legge. Le incongruenze consistono nel fatto che l'ammontare delle superfici del PAFR destinabili all'esercizio venatorio non coincidono con le relative cartografie in scala 1: 25000 presenti nell'allegato A della suddetta legge. Di conseguenza, in molti complessi forestali, risultano difficili sia l'applicazione della legge sia le operazioni di ritabellazione del PAFR da parte degli enti delegati alla gestione. Gli errori sono, invece, principalmente dovuti all'attribuzione alla Provincia di Arezzo di parte del PAFR che si trova nell'adiacente Provincia di Firenze; ciò riguarda 115,16 ha del complesso di Cavriglia in Comune di Figline e 1059 ha del complesso Pratomagno in Comune di Reggello (Foresta di S.Antonio).

 

2) contrasto tra le indicazioni della legge e la pianificazione faunistico venatoria provinciale. L'origine di tale contrasto risiede nel fatto che i dati relativi alla destinazione ai fini faunistico-venatori del PAFR della Provincia di Arezzo si riferivano ad un quadro di progettazione faunistico-venatoria in gran parte superato, ovvero sulle indicazioni contenute nel PFVP DREAM. Pertanto sia le linee di progettazione ed individuazione delle oasi faunistiche interessanti il PAFR contenute in tale piano e recepite, su indicazione della Provincia di Arezzo, nella L.R. n° 92/95, sia il riferimento contenuto a Pagina 18, riga 14 della stessa legge, agli 83100 ha di superficie a divieto di caccia risultano superate rispetto alle nuove linee della pianificazione faunistico venatoria provinciale.

 

Questa situazione di contrasto tra fonti normative e deliberative diverse ma inerenti la stessa materia doveva essere sanata con una revisione contestuale sia della L.R. n° 92/95 che del PFVP ed un loro recepimento nel PFVR. La Provincia di Arezzo quindi, in attuazione delle indicazioni del PFVR ai fini del raggiungimento della quota minima del 20% di SAF a divieto di caccia, e per superare il contrasto tra L.R. n° 92/95 e il Piano Faunistico Venatorio Provinciale, ha elaborato ed approvato nel corso del 1996 due fondamentali atti di programmazione:

 

1) Del. C.P. n° 139 del 29/7/1996 "Proposta di modifica delle zone ricadenti in Provincia di Arezzo perimetrate nell'allegato A della L.R. 7 settembre 1995 n° 92, Utilizzazione a fini faunistici e faunistico-venatori del patrimonio agricolo forestale regionale ";

 

2) Del C.P. n° 140 del 29/7/1996 "Primo aggiornamento 1996 del piano faunistico venatorio della Provincia di Arezzo: individuazione dei territori destinati a protezione della fauna selvatica ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) L.R. n° 3/94 e direttive di gestione degli istituti di cui all'art. 9 comma 4 lettera b)".

 

Con la Delibera n° 139 il Consiglio Provinciale ha provveduto a: 

 

· correggere le superfici relative al Patrimonio Agricolo Forestale Regionale (PAFR) ricadente in Provincia di Arezzo;

 

· riperimetrare i confini di 5 Oasi di Protezione interessanti i complessi forestali del Pratomagno Casentinese e Valdarnese, dell'Alpe di Catenaia, dell'Alto Tevere e Alta Sovara, e dell'Alpe della Luna, pari ad una superficie complessiva di 12587 ha, di cui 10373 ha di PAFR, riducendole di 7460 ha rispetto alla originaria perimetrazione del PFVP DREAM;

 

· non confermare l'istituzione delle Oasi di protezione dei "Monti del Chianti" e del "Monte dogana", comprendenti parte dei complessi forestali di Cavriglia e dell'Alpe di Poti, a causa degli ingenti danni causati dal daino e dal cinghiale in tali aree;

 

· mantenere il divieto di caccia in ulteriori 1740 ha di PAFR posti al di fuori del perimetro delle Oasi di protezione perché sufficientemente accorpati e rilevanti ai fini della riproduzione e sosta della fauna selvatica;

 

· destinare ai fini faunistici e faunistico-venatori 6448 ha di PAFR individuati sulla base delle richieste avanzate dalle associazioni venatorie.

 

Con la Delibera n° 140, complementare alla precedente, il Consiglio Provinciale ha provveduto a:

 

· costituire 6 Oasi di Protezione, di cui 5 interessanti i complessi forestali del PAFR sopra indicati, più l'Oasi di Montedoglio relativa all'omonimo invaso lungo il corso del Fiume Tevere e Torrente Singerna, principale area umida della Provincia di Arezzo;

 

· costituire, in aggiunta al precedente PFVP, n° 7 Zone di protezione, lungo le rotte di migrazione dell'avifauna individuate dall'INFS, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n° 3/94, pari ad una superficie complessiva di 4648 ha;

 

· costituire, in aggiunta al precedente PFVP, n° 5 oasi di protezione urbana, istituite sempre ai sensi dell'art. 14 della L.R. n° 3/94, pari ad una superficie complessiva di 3534 ha, calcolata al netto delle aree urbanizzate;

 

· accertare l'esistenza, attraverso richiesta ai comuni della Provincia, di fondi chiusi pari ad una superficie di 2520 ha;

 

· garantire il raggiungimento, nel periodo di esecuzione del PFVP, della quota minima di 20 % di SAF provinciale di cui all'art. 9, comma 4 lettera a) della L.R. n° 3/94.

 

La Provincia di Arezzo, con Delibera del Consiglio Provinciale n° 114 del 10/7/1996 "Delimitazione dell'area provinciale da destinare alla caccia al cinghiale in battuta" ha aggiornato la superficie vocata per la gestione faunistico venatoria del cinghiale; tale superficie è risultata pari a 205.098 ha.

  

Piano Faunistico Venatorio Provinciale


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