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La
Provincia di Arezzo, in seguito all'entrata in vigore della
L.R. 12 gennaio 1994 n. 3 " Recepimento della Legge 11
febbraio 1992 n. 157 Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" approva
con Del. C.P. n° 88 del 28/6/1995 l'elaborato integrativo al
PFVP DREAM del 1991 con cui venivano aggiornate le superfici
da destinare a divieto di caccia.
La
Regione Toscana nel proprio Piano Faunistico Venatorio
Regionale (PFVR), approvato con delibera C.R. n. 340 del
26/7/95, ha bocciato il Piano Faunistico provinciale approvato
con Del. C.P. n° 88 del 28/6/1995, escludendo gran parte
delle superfici proposte in divieto di caccia, e ha attributo
una quota pari a 7500 Ha. da porre in divieto, in assenza di
future proprie decisioni, sostitutive di quelle
sussidiariamente assunte dalla Regione, ai sensi dell'art. 14
della L.R. n. 3/94.
La
Regione Toscana approva, nello stesso periodo, anche la L.R. 7
settembre 1995, n. 92 "utilizzazione a fini faunistici e
faunistico-venatori del patrimonio agricolo forestale
regionale" con la quale indica, acquisito il parere dell'
INFS ai sensi dell'art. 21, comma 1 lettera c della L. 157/92,
quali porzioni del patrimonio agricolo forestale regionale
(Demanio, d'ora in poi PAFR) possono essere disponibili per
l'esercizio venatorio e quali debbano invece essere mantenute
o poste in divieto di caccia.
Nella
legge si specifica che tale possibilità è valida solo per
quelle province dove la percentuale complessiva delle aree
protette (in divieto di caccia), a vario titolo, risulti
almeno pari al 20 % della SAF. Le indicazioni relative ai
complessi demaniali presenti nella provincia di Arezzo
contenute nella L.R. 92/95 pongono forti problemi legati a due
fattori:
1)
numerose incongruenze ed errori di superficie contenuti nella
legge. Le incongruenze consistono nel fatto che l'ammontare
delle superfici del PAFR destinabili all'esercizio venatorio
non coincidono con le relative cartografie in scala 1: 25000
presenti nell'allegato A della suddetta legge. Di conseguenza,
in molti complessi forestali, risultano difficili sia
l'applicazione della legge sia le operazioni di ritabellazione
del PAFR da parte degli enti delegati alla gestione. Gli
errori sono, invece, principalmente dovuti all'attribuzione
alla Provincia di Arezzo di parte del PAFR che si trova
nell'adiacente Provincia di Firenze; ciò riguarda 115,16 ha
del complesso di Cavriglia in Comune di Figline e 1059 ha del
complesso Pratomagno in Comune di Reggello (Foresta di
S.Antonio).
2)
contrasto tra le indicazioni della legge e la pianificazione
faunistico venatoria provinciale. L'origine di tale contrasto
risiede nel fatto che i dati relativi alla destinazione ai
fini faunistico-venatori del PAFR della Provincia di Arezzo si
riferivano ad un quadro di progettazione faunistico-venatoria
in gran parte superato, ovvero sulle indicazioni contenute nel
PFVP DREAM. Pertanto sia le linee di progettazione ed
individuazione delle oasi faunistiche interessanti il PAFR
contenute in tale piano e recepite, su indicazione della
Provincia di Arezzo, nella L.R. n° 92/95, sia il riferimento
contenuto a Pagina 18, riga 14 della stessa legge, agli 83100
ha di superficie a divieto di caccia risultano superate
rispetto alle nuove linee della pianificazione faunistico
venatoria provinciale.
Questa
situazione di contrasto tra fonti normative e deliberative
diverse ma inerenti la stessa materia doveva essere sanata con
una revisione contestuale sia della L.R. n° 92/95 che del
PFVP ed un loro recepimento nel PFVR. La Provincia di Arezzo
quindi, in attuazione delle indicazioni del PFVR ai fini del
raggiungimento della quota minima del 20% di SAF a divieto di
caccia, e per superare il contrasto tra L.R. n° 92/95 e il
Piano Faunistico Venatorio Provinciale, ha elaborato ed
approvato nel corso del 1996 due fondamentali atti di
programmazione:
1)
Del. C.P. n° 139 del 29/7/1996 "Proposta di modifica
delle zone ricadenti in Provincia di Arezzo perimetrate
nell'allegato A della L.R. 7 settembre 1995 n° 92,
Utilizzazione a fini faunistici e faunistico-venatori del
patrimonio agricolo forestale regionale ";
2)
Del C.P. n° 140 del 29/7/1996 "Primo aggiornamento 1996
del piano faunistico venatorio della Provincia di Arezzo:
individuazione dei territori destinati a protezione della
fauna selvatica ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) L.R.
n° 3/94 e direttive di gestione degli istituti di cui
all'art. 9 comma 4 lettera b)".
Con
la Delibera n° 139 il Consiglio Provinciale ha provveduto
a:
·
correggere le superfici relative al Patrimonio Agricolo
Forestale Regionale (PAFR) ricadente in Provincia di Arezzo;
·
riperimetrare i confini di 5 Oasi di Protezione interessanti i
complessi forestali del Pratomagno Casentinese e Valdarnese,
dell'Alpe di Catenaia, dell'Alto Tevere e Alta Sovara, e
dell'Alpe della Luna, pari ad una superficie complessiva di
12587 ha, di cui 10373 ha di PAFR, riducendole di 7460 ha
rispetto alla originaria perimetrazione del PFVP DREAM;
·
non confermare l'istituzione delle Oasi di protezione dei
"Monti del Chianti" e del "Monte dogana",
comprendenti parte dei complessi forestali di Cavriglia e
dell'Alpe di Poti, a causa degli ingenti danni causati dal
daino e dal cinghiale in tali aree;
·
mantenere il divieto di caccia in ulteriori 1740 ha di PAFR
posti al di fuori del perimetro delle Oasi di protezione
perché sufficientemente accorpati e rilevanti ai fini della
riproduzione e sosta della fauna selvatica;
·
destinare ai fini faunistici e faunistico-venatori 6448 ha di
PAFR individuati sulla base delle richieste avanzate dalle
associazioni venatorie.
Con
la Delibera n° 140, complementare alla precedente, il
Consiglio Provinciale ha provveduto a:
·
costituire 6 Oasi di Protezione, di cui 5 interessanti i
complessi forestali del PAFR sopra indicati, più l'Oasi di
Montedoglio relativa all'omonimo invaso lungo il corso del
Fiume Tevere e Torrente Singerna, principale area umida della
Provincia di Arezzo;
·
costituire, in aggiunta al precedente PFVP, n° 7 Zone di
protezione, lungo le rotte di migrazione dell'avifauna
individuate dall'INFS, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n°
3/94, pari ad una superficie complessiva di 4648 ha;
·
costituire, in aggiunta al precedente PFVP, n° 5 oasi di
protezione urbana, istituite sempre ai sensi dell'art. 14
della L.R. n° 3/94, pari ad una superficie complessiva di
3534 ha, calcolata al netto delle aree urbanizzate;
·
accertare l'esistenza, attraverso richiesta ai comuni della
Provincia, di fondi chiusi pari ad una superficie di 2520 ha;
·
garantire il raggiungimento, nel periodo di esecuzione del
PFVP, della quota minima di 20 % di SAF provinciale di cui
all'art. 9, comma 4 lettera a) della L.R. n° 3/94.
La
Provincia di Arezzo, con Delibera del Consiglio Provinciale
n° 114 del 10/7/1996 "Delimitazione dell'area
provinciale da destinare alla caccia al cinghiale in
battuta" ha aggiornato la superficie vocata per la
gestione faunistico venatoria del cinghiale; tale superficie
è risultata pari a 205.098 ha.
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