DAINO
1.
Si conferma
l’indicazione del precedente PFVP di contrastare l’espansione
della specie nel territorio provinciale, rafforzando tale
azione attraverso le seguenti misure.
2.
Nell’area
non vocata la presenza del daino deve essere contrastata il
più possibile, sia all’interno dei distretti di gestione che
degli istituti faunistici di protezione e delle AFV e ATV.
3.
Nei
distretti di gestione (area vocata) tale azione viene
effettuata mediante il controllo ordinario durante i periodi
di prelievo e mediante interventi ai sensi dell’ art. 37 nei
restanti periodi; Nelle AFV dovranno essere adottati piani di
prelievo proporzionati al raggiungimento dell’obiettivo e
potranno essere rivisti i periodi di prelievo;
4.
Nell’area
vocata per il daino (AV), la densità sostenibile è stata
ridotta a 2 (ATC Ar 1 e 3) o 3 ( ATC Ar 2) capi/Kmq ha. Tale
limite di densità si intende adottato per il metodo di
censimento a vista (vedi paragrafo 4.8.12.1.) e calcolato
relativamente all’areale di presenza accertata della specie.
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