Stato attuale delle zone dove
non sono collocabili gli appostamenti fissi
Il T.U.
13/R all’ art. 60 da indicazioni circa l’individuazione delle aree in cui
sono collocabili gli appostamenti fissi. Al comma 1 in particolare si
richiama che “le Province nel piano faunistico venatorio individuano le zone
in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.
Al Comma 2
si aggiunge che le Province possono altresì individuare zone che interessano
tratti montani di crinale, già individuate in provvedimenti provinciali, in
cui non possono essere collocati gli appostamenti di cui agli articoli 58
(fissi) e 59 (temporanei) per la caccia alla selvaggina migratoria.
La Provincia di Arezzo ha
individuato con la Del.G.P. n° 1320 del 25/9/1984 l’elenco dei valichi
montani in cui è vietato l’installazione di qualsiasi tipo di appostamento
entro un raggio di mt. 1000 dal proprio asse, nonché l’elenco dei valichi
collinari dove è vietata l’installazione di appostamenti fissi di tipo A) a
distanza inferiore a 200 mt, e di appostamenti di altro tipo B) e C) a
distanza inferiore a 300 mt dal proprio asse.
Tali
elenchi erano già stati approvati con il precedente PFVP 2001-2005.
Gli
elenchi aggiornati dei passi collinari e montani vigenti nella Provincia di
Arezzo sono contenuti nell'allegato seguente, e contengono la lista dei
valichi già indicati nella Del. 1320/84, decurtati di quei tratti già
compresi all’interno di aree protette o a divieto di caccia istituite in
data successiva a quella della delibera, quali il Parco Nazionale e le Oasi
di Protezione.
ALLEGATO B
ELENCO DEI PASSI E
CRINALI DELLA PROVINCIA DI AREZZO DOVE E’ VIETATA L’ISTALLAZIONE DI
APPOSTAMENTI FISSI E TEMPORANEI A DISTANZA INFERIORE A 1000 MT DAL PROPRIO
ASSE.
ELENCO DEI PASSI COLLINARI DELLA PROVINCIA DI AREZZO DOVE E’ VIETATA
L’ISTALLAZIONE DI APPOSTAMENTI FISSI DI TIPO A) A DISTANZA INFERIORE A
200 MT, E DI ALTRO TIPO B) e C) A DISTANZA INFERIORE A 300 MT DAL PROPRIO
ASSE.
Oltre che
nelle aree intorno ai valichi collinari e montani individuati dalla
Provincia, non è possibile installare appostamenti fissi con l’uso di
richiami vivi anche nelle porzioni di territorio poste a distanza inferiore
a 400 mt. dalle zone destinate alla protezione della fauna selvatica (Oasi,
Zone di protezione, Z.R.C., Aree protette, Centri pubblici e privati di
produzione di fauna allo stato naturale, foreste demaniali), ai sensi
dell’art. 67, comma 1 del T.U. 13/R.
Tale norma
non si applica per gli appostamenti fissi preesistenti alla istituzione
delle zone di divieto e protezione.
Una terza
categoria di superfici ove non sono collocabili gli appostamenti fissi è
stata proposta dai comitati di gestione degli ATC e dai componenti della
consulta provinciale per la caccia durante le consultazioni per la revisione
del Piano faunistico venatorio provinciale ai sensi dell’ art. 9, comma 1)
lettera f) del T.U. 13R.
La
superficie delle aree vocate per la collocazione degli appostamenti fissi è
riportata nella cartina allegata.
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