Uff. Caccia della Provincia di Arezzo

Stato attuale delle zone dove non sono collocabili gli appostamenti fissi

     
 
  Zona vocata per la collocazione degli Appostamenti Fissi  
 

Zona vocata per la collocazione degli Appostamenti Fissi, Superficie Totale ha 80.255

 

  

 

Zona Sum (Sup_ha)
 
ATC 1

12.241,95

ATC 2

21.791,81

ATC 3

46.220,92

 
Zona Sum (Sup_ha)
 

  

 

Stato attuale delle zone dove non sono collocabili gli appostamenti fissi

 

Il T.U. 13/R all’ art. 60  da indicazioni circa l’individuazione delle aree in cui sono collocabili gli appostamenti fissi. Al comma 1 in particolare si richiama che “le Province nel piano faunistico venatorio individuano le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

Al Comma 2 si aggiunge che le Province possono altresì individuare zone che interessano tratti montani di crinale, già individuate in provvedimenti provinciali, in cui non possono essere collocati gli appostamenti di cui agli articoli 58  (fissi) e 59 (temporanei) per la caccia alla selvaggina migratoria.

La Provincia di Arezzo ha individuato con la Del.G.P. n° 1320 del 25/9/1984 l’elenco dei valichi montani in cui è vietato l’installazione di qualsiasi tipo di appostamento entro un raggio di mt. 1000 dal proprio asse, nonché l’elenco dei valichi collinari dove è vietata l’installazione di appostamenti fissi di tipo A) a distanza inferiore a 200 mt, e di appostamenti di altro tipo B) e C) a distanza inferiore a 300 mt dal proprio asse.

Tali elenchi erano già stati approvati con il precedente PFVP 2001-2005.

Gli elenchi aggiornati dei passi collinari e montani vigenti nella Provincia di Arezzo sono contenuti nell'allegato seguente, e contengono la lista dei valichi già indicati nella Del. 1320/84, decurtati di quei tratti già compresi all’interno di aree protette o a divieto di caccia istituite in data successiva a quella della delibera, quali il Parco Nazionale e le Oasi di Protezione.

 

ALLEGATO B

 

ELENCO DEI PASSI E CRINALI DELLA PROVINCIA DI AREZZO DOVE E’ VIETATA L’ISTALLAZIONE DI APPOSTAMENTI FISSI E TEMPORANEI A DISTANZA INFERIORE A  1000 MT DAL PROPRIO ASSE.

 

ELENCO DEI PASSI COLLINARI DELLA PROVINCIA DI AREZZO DOVE E’ VIETATA L’ISTALLAZIONE DI APPOSTAMENTI FISSI  DI TIPO A)  A DISTANZA INFERIORE A  200 MT, E DI ALTRO TIPO B) e C) A DISTANZA INFERIORE A 300 MT DAL PROPRIO ASSE.

 

Oltre che nelle aree intorno ai valichi collinari e montani individuati dalla Provincia,  non è possibile installare appostamenti fissi con l’uso di richiami vivi anche nelle porzioni di territorio poste a distanza inferiore a 400 mt. dalle zone destinate alla protezione della fauna selvatica (Oasi, Zone di protezione, Z.R.C., Aree protette, Centri pubblici e privati di produzione di fauna allo stato naturale, foreste demaniali), ai sensi dell’art. 67, comma 1 del T.U. 13/R.

Tale norma non si applica per gli appostamenti fissi preesistenti alla istituzione delle zone di divieto e protezione.

 

Una terza categoria di superfici ove non sono collocabili gli appostamenti fissi è stata proposta dai comitati di gestione degli  ATC e dai componenti della consulta provinciale per la caccia durante le consultazioni per la revisione del Piano faunistico venatorio provinciale ai sensi dell’ art. 9, comma 1) lettera f) del T.U. 13R.

 

La superficie delle aree vocate per la collocazione degli  appostamenti fissi è riportata nella  cartina allegata.

 


 

   
   
     
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