|
La L.R. 3/94 precisa bene che le Z.R.V. sono
uno strumento gestionale a disposizione degli A.T.C. per la
realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 4
dell’art. 13.
Le ZRV quindi sono funzionali all’incremento
delle popolazioni di fauna oggetto di interesse venatorio
attraverso la riduzione locale del prelievo e la realizzazione
di specifici programmi di immissione controllata. La
possibilità di regolamentare le forme di prelievo venatorio
ammissibili all’interno delle ZRV ne fa inoltre uno strumento
più flessibile di altri istituti di divieto di caccia, la cui
ubicazione deve essere attentamente programmata in relazione
ai problemi gestionali causati dalla presenza e potenziale
incremento degli ungulati.
Al fine di una corretta gestione delle ZRV la
Regione toscana ha previsto all’ art. 9, comma 1, lettera i)
del T.U. n. 13/R che al loro interno è sempre consentita la
caccia agli ungulati con il metodo della caccia di selezione e
da appostamento.
Recentemente questa tipologia d istituto
faunistico è stato anche valorizzata al fine della tutela e
protezione della fauna. Infatti con le recenti integrazioni
alla L.R. n. 3/94 approvate dalla Regione Toscana con L.R. n.
34 del 23/02/2005 si prevede che le ZRV di superficie > 150 ha
che vengano riconfermate per l’intera durata del PFVP sono
computate nella quota del 20 % di SAF destinata alla
protezione della fauna.
L’ammontare delle cifre erogate per danni da
fauna selvatica nelle ZRV non è valutabile in quanto tali
cifre sono state considerate insieme a quelle relative al
territorio a gestione programmata.
Il dato è disponibile solamente per l’ATC Ar 3
, anno 2004: i danni liquidati sono stati 1121 € , pari ad un
indice di 0,75 €/ha/anno
|