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ARTICOLO
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Oggetto e finalità
1. Nel rispetto dei principi di tutela e salvaguardia
degli ecosistemi acquatici, la presente legge disciplina
i prelievi di fauna ittica mediante l’attività di pesca,
con l'obiettivo di conservazione, incremento e
riequilibrio delle popolazioni ittiche, per assicurarne
la corretta fruibilità.
2. Costituisce esercizio di pesca ogni atto volontario
diretto alla cattura o all’uccisione di fauna ittica.
3. Ai fini della presente legge sono considerati fauna
ittica i pesci, i crostacei, i molluschi, nonché la
fauna eteroterma vertebrata, vivente, anche
temporaneamente, nelle acque o negli alvei sino al
livello di media piena.
4. La fauna ittica appartiene a chi legittimamente la
cattura.
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