Ufficio Pesca della Provincia di Arezzo


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Testo Completo

Art.1

Art.2 Art.3

Art.4

Art.5 Art.6

Art.7

Art.8 Art.9

Art.10

Art.11 Art.12

Art.13

Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20 Art.21
Art.22 Art.23 Art.24
Art.25 Art.26 Art.27
Formula Finale

 

ARTICOLO 1
Oggetto e finalità


1. Nel rispetto dei principi di tutela e salvaguardia degli ecosistemi acquatici, la presente legge disciplina i prelievi di fauna ittica mediante l’attività di pesca, con l'obiettivo di conservazione, incremento e riequilibrio delle popolazioni ittiche, per assicurarne la corretta fruibilità.


2. Costituisce esercizio di pesca ogni atto volontario diretto alla cattura o all’uccisione di fauna ittica.


3. Ai fini della presente legge sono considerati fauna ittica i pesci, i crostacei, i molluschi, nonché la fauna eteroterma vertebrata, vivente, anche temporaneamente, nelle acque o negli alvei sino al livello di media piena.


4. La fauna ittica appartiene a chi legittimamente la cattura.

 


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