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ARTICOLO 11
Acque di confine
1. Nei corpi idrici della Toscana di confine interregionale,
in caso di contrasto fra disposizioni in materia di pesca,
si applica la disciplina più restrittiva relativamente alle
misure minime, al numero dei capi, alle specie consentite,
ai tempi e ai modi di pesca.
2. Sono di confine:
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i corpi idrici
ove la delimitazione sia longitudinale;
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i corpi idrici
ove la delimitazione sia perpendicolare al corpo idrico.
3. La Regione
adotta iniziative per la diffusione delle informazioni
relative alle acque di confine. |