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ARTICOLO 12
Impianti per la pesca a pagamento
1. L'esercizio degli impianti per la pesca a pagamento in
acque private, o pubbliche in derivazione, è comunicato alle
province, allegando una descrizione tecnica comprensiva
dell’indicazione delle specie ittiche presenti negli
impianti stessi.
2. Le province dispongono, quando l'impianto sia in
collegamento con acque pubbliche, l'adozione di misure
idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica.
3. Negli impianti di cui al comma 1 è consentita la pesca
senza licenza.
4. Ai fruitori dell'impianto non è concesso asportare
prodotti vivi. |