Ufficio Pesca della Provincia di Arezzo


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Testo Completo

Art.1

Art.2 Art.3

Art.4

Art.5 Art.6

Art.7

Art.8 Art.9

Art.10

Art.11 Art.12

Art.13

Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20 Art.21
Art.22 Art.23 Art.24
Art.25 Art.26 Art.27
Formula Finale

 

ARTICOLO 12
Impianti per la pesca a pagamento


1. L'esercizio degli impianti per la pesca a pagamento in acque private, o pubbliche in derivazione, è comunicato alle province, allegando una descrizione tecnica comprensiva dell’indicazione delle specie ittiche presenti negli impianti stessi.


2. Le province dispongono, quando l'impianto sia in collegamento con acque pubbliche, l'adozione di misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica.


3. Negli impianti di cui al comma 1 è consentita la pesca senza licenza.


4. Ai fruitori dell'impianto non è concesso asportare prodotti vivi.


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