Ufficio Pesca della Provincia di Arezzo


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Testo Completo

Art.1

Art.2 Art.3

Art.4

Art.5 Art.6

Art.7

Art.8 Art.9

Art.10

Art.11 Art.12

Art.13

Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20 Art.21
Art.22 Art.23 Art.24
Art.25 Art.26 Art.27
Formula Finale

 

ARTICOLO 13
Retoni


1. Sono denominati retoni le bilance con lato della rete superiore a 5 metri.


2. Le province provvedono alla rilevazione dei retoni presenti sul territorio di competenza.


3. Le province, sulla base delle rilevazioni, e tenuto conto dei valori storici e paesaggistici, nonché delle tradizioni e delle consuetudini, indicano i corpi idrici sui quali i retoni possono essere installati.


4. Le province determinano le modalità di esercizio dei retoni e le loro misure.


5. Le province possono stipulare convenzioni che prevedano la possibilità di accesso ai retoni per fini didattici e di osservazione, per visite guidate e per quant'altro possa risultare utile alla diffusione della cultura dell'acqua e alla conoscenza della fauna ittica.


6. Le convenzioni possono prevedere, anche in collaborazione con istituti tecnici e scientifici, forme di monitoraggio della fauna ittica.


7. E' vietata l'installazione di nuovi retoni fino al completamento delle operazioni di cui ai commi 2 e 3.


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