|
ARTICOLO 13
Retoni
1. Sono denominati retoni le bilance con lato della rete
superiore a 5 metri.
2. Le province provvedono alla rilevazione dei retoni
presenti sul territorio di competenza.
3. Le province, sulla base delle rilevazioni, e tenuto conto
dei valori storici e paesaggistici, nonché delle tradizioni
e delle consuetudini, indicano i corpi idrici sui quali i
retoni possono essere installati.
4. Le province determinano le modalità di esercizio dei
retoni e le loro misure.
5. Le province possono stipulare convenzioni che prevedano
la possibilità di accesso ai retoni per fini didattici e di
osservazione, per visite guidate e per quant'altro possa
risultare utile alla diffusione della cultura dell'acqua e
alla conoscenza della fauna ittica.
6. Le convenzioni possono prevedere, anche in collaborazione
con istituti tecnici e scientifici, forme di monitoraggio
della fauna ittica.
7. E' vietata l'installazione di nuovi retoni fino al
completamento delle operazioni di cui ai commi 2 e 3. |