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ARTICOLO 14
Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell’ittiofauna
1. L’immissione nelle acque interne della regione di specie
ittiche alloctone è vietata. Le province possono consentire
deroghe al divieto.
2. Le province, in caso di interventi che comportino
l’interruzione o l’asciutta, anche parziale, del corpo
idrico, con il rilascio dell’autorizzazione prescrivono
obblighi ittiogenici per la ricostituzione della popolazione
ittica.
3. Obblighi ittiogenici per la ricostituzione della
popolazione ittica sono previsti anche nel caso di opere che
comunque comportino la limitazione delle condizioni
biogeniche del corpo idrico.
4. I progetti delle opere pubbliche regionali, delle opere
di interesse pubblico e delle opere private che comportino
l’occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o
torrenti prevedono la costruzione di strutture idonee a
consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie
ittiche; nel caso in cui la realizzazione delle strutture di
risalita sia tecnicamente impossibile, i soggetti
interessati corrispondono annualmente alla provincia
competente per territorio una somma pari al costo del
ripopolamento ittico del corso d’acqua. |