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ARTICOLO 15
Licenze di pesca
1. L'esercizio della pesca è consentito a chi sia in
possesso di una delle seguenti licenze:
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licenza di
tipo A: di durata annuale, autorizza la pesca
professionale nonché quella dilettantistica con gli
attrezzi di cui alla lettera b);
-
licenza di
tipo B: di durata annuale, autorizza l'esercizio della
pesca dilettantistica con canna, anche munita di
mulinello, con la tirlindana, la mazzacchera e la
bilancia;
-
licenza di
tipo C: della durata di quindici giorni, autorizza la
pesca con gli attrezzi di cui alla lettera b);
-
licenza di
tipo D: di durata giornaliera, autorizza la pesca sportiva
nell’ambito delle manifestazioni agonistiche, secondo le
disposizioni del regolamento di attuazione di cui
all’articolo 21.
2. L'importo
delle tasse regionali di concessione a cui è soggetto il
rilascio delle licenze di pesca è così determinato:
-
euro 50,00 per
la licenza di cui al comma 1, lettera a);
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euro 35,00 per
la licenza di cui al comma 1, lettera b);
-
euro 10,00 per
la licenza di cui al comma 1, lettera c);
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euro 1,00 per
la licenza di cui al comma 1, lettera d).
3. Gli effetti
della licenza di pesca decorrono dal versamento della tassa
di concessione.
4. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e
nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul
territorio regionale della Toscana.
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