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ARTICOLO 17
Pesca dilettantistica
1. La pesca dilettantistica può essere esercitata da
chiunque abbia provveduto al versamento della tassa di
concessione regionale per una delle licenze di cui
all'articolo 15, comma 1, lettere b), c).
2. La licenza di pesca dilettantistica è costituita dalla
ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale
in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché
la causale del versamento. La ricevuta di versamento deve
essere esibita unitamente a un documento di identità valido.
3. La licenza di pesca dilettantistica non è richiesta:
-
agli
incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione
o da enti locali;
-
ai minori di
dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne,
responsabile del comportamento dei minori negli atti di
pesca;
-
per la pesca a
pagamento negli impianti di cui all’articolo 12 e nelle
acque in concessione.
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