Ufficio Pesca della Provincia di Arezzo


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Testo Completo

Art.1

Art.2 Art.3

Art.4

Art.5 Art.6

Art.7

Art.8 Art.9

Art.10

Art.11 Art.12

Art.13

Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20 Art.21
Art.22 Art.23 Art.24
Art.25 Art.26 Art.27
Formula Finale

 

ARTICOLO 17
Pesca dilettantistica


1. La pesca dilettantistica può essere esercitata da chiunque abbia provveduto al versamento della tassa di concessione regionale per una delle licenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere b), c).


2. La licenza di pesca dilettantistica è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento. La ricevuta di versamento deve essere esibita unitamente a un documento di identità valido.


3. La licenza di pesca dilettantistica non è richiesta:

  1. agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o da enti locali;

  2. ai minori di dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne, responsabile del comportamento dei minori negli atti di pesca;

  3. per la pesca a pagamento negli impianti di cui all’articolo 12 e nelle acque in concessione.

 


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