Ufficio Pesca della Provincia di Arezzo


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Testo Completo

Art.1

Art.2 Art.3

Art.4

Art.5 Art.6

Art.7

Art.8 Art.9

Art.10

Art.11 Art.12

Art.13

Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20 Art.21
Art.22 Art.23 Art.24
Art.25 Art.26 Art.27
Formula Finale

 

ARTICOLO 18
Commercio e detenzione di specie ittiche


1. È vietata la detenzione e il commercio di specie ittiche allo stato fresco a partire dal terzo giorno da quando ne sia vietata la pesca, o quando siano di misura inferiore a quella consentita, ovvero catturate o uccise con mezzi non leciti.


2. I soggetti incaricati della vigilanza sulla pesca possono ispezionare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.


3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al materiale allevato o di importazione la cui legittima provenienza risulti da idonea documentazione.

 


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