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ARTICOLO 18
Commercio e detenzione di specie ittiche
1. È vietata la detenzione e il commercio di specie ittiche
allo stato fresco a partire dal terzo giorno da quando ne
sia vietata la pesca, o quando siano di misura inferiore a
quella consentita, ovvero catturate o uccise con mezzi non
leciti.
2. I soggetti incaricati della vigilanza sulla pesca possono
ispezionare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di
deposito o vendita del pesce e degli altri prodotti della
pesca.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano al materiale allevato o di importazione la cui
legittima provenienza risulti da idonea documentazione.
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