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ARTICOLO 19
Sanzioni
1. Chi esercita la pesca senza essere munito di licenza è
soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro
480,00.
2. Chi, pur essendone munito, non è in grado di esibire la
licenza, è soggetto alla sanzione di euro 30,00, purché,
entro dieci giorni dalla contestazione, ne dimostri il
possesso alla provincia sul cui territorio è avvenuta
l'infrazione.
3. Chi cagiona danno alla fauna ittica attraverso scarichi
inquinanti, o uso di sostanze nocive, è soggetto alla
sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 900,00. I
responsabili sono inoltre tenuti a risarcire alla provincia
i costi per la ricostituzione del patrimonio ittiofaunistico
e per l’eventuale ripristino del corpo idrico.
4. Chi introduce nei corpi idrici della regione fauna ittica
estranea a quella autoctona, senza la prescritta
autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da
euro 80,00 a euro 480,00, e a un'ulteriore sanzione da euro
10,00 a euro 20,00 per ciascun capo.
5. La violazione dei divieti di cui all’articolo 18 comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 80,00 a
euro 480,00.
6. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 21
comma 1 lettera b) comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00.
7. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 21
comma 1, lettera c) comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa da euro 10,00 a euro 20,00 per ogni capo.
8. La violazione
delle disposizioni di cui all’articolo 21 comma 1, lettera
a) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da
euro 80,00 a euro 480,00 in caso di uso di mezzi vietati su
specie vietate, o di misura vietata, la sanzione è
raddoppiata.
9. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 21
comma 1 lettera h), comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00.
10. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo
sono raddoppiate nel caso in cui le infrazioni siano state
commesse da uno dei soggetti di cui all’articolo 20.
11. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni
alla presente legge si applicano le disposizioni della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e
della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni
in materia di sanzioni amministrative).
12. Competente all’applicazione delle sanzioni è la
provincia nel cui territorio è accertata l'infrazione.
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