Ufficio Pesca della Provincia di Arezzo


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Testo Completo

Art.1

Art.2 Art.3

Art.4

Art.5 Art.6

Art.7

Art.8 Art.9

Art.10

Art.11 Art.12

Art.13

Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20 Art.21
Art.22 Art.23 Art.24
Art.25 Art.26 Art.27
Formula Finale

ARTICOLO 2
Acque interne


1. Sono soggette alla disciplina della presente legge le acque pubbliche interne di interesse per la pesca.


2. Ai fini della presente legge sono considerate acque interne quelle a monte della congiungente i punti più foranei degli sbocchi a mare di corpi idrici, naturali o artificiali, individuata traguardando dal punto più foraneo di una sponda il punto più foraneo dell'altra.


3. Le acque interne di interesse per la pesca sono individuate in un elenco tenuto dalla Giunta regionale.


4. Le province, in accordo con l'autorità competente in materia di demanio marittimo, possono collocare segnali al fine di delimitare le acque interne.


5. I comuni adottano provvedimenti al fine di consentire a tutti i cittadini l'accesso ai corpi idrici idonei alla pesca e la fruizione delle sponde, anche tenendo conto delle servitù esistenti.


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