|
ARTICOLO 2
Acque interne
1. Sono soggette alla disciplina della presente legge le
acque pubbliche interne di interesse per la pesca.
2. Ai fini della presente legge sono considerate acque
interne quelle a monte della congiungente i punti più
foranei degli sbocchi a mare di corpi idrici, naturali o
artificiali, individuata traguardando dal punto più foraneo
di una sponda il punto più foraneo dell'altra.
3. Le acque interne di interesse per la pesca sono
individuate in un elenco tenuto dalla Giunta regionale.
4. Le province, in accordo con l'autorità competente in
materia di demanio marittimo, possono collocare segnali al
fine di delimitare le acque interne.
5. I comuni adottano provvedimenti al fine di consentire a
tutti i cittadini l'accesso ai corpi idrici idonei alla
pesca e la fruizione delle sponde, anche tenendo conto delle
servitù esistenti. |