Ufficio Pesca della Provincia di Arezzo


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Testo Completo

Art.1

Art.2 Art.3

Art.4

Art.5 Art.6

Art.7

Art.8 Art.9

Art.10

Art.11 Art.12

Art.13

Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20 Art.21
Art.22 Art.23 Art.24
Art.25 Art.26 Art.27
Formula Finale

 

ARTICOLO 20
Vigilanza e sanzioni


1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti dipendenti dagli enti locali o di parchi nazionali e regionali, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, le guardie volontarie delle associazioni dei pescatori, venatorie o ambientaliste, ed altri ai quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata.


2. Nell'esercizio della vigilanza i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere l'esibizione della licenza e del pescato alle persone trovate in esercizio di pesca.

 


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