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ARTICOLO 20
Vigilanza e sanzioni
1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni della
presente legge gli agenti dipendenti dagli enti locali o di
parchi nazionali e regionali, gli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria, le guardie volontarie delle
associazioni dei pescatori, venatorie o ambientaliste, ed
altri ai quali sia attribuita la qualifica di guardia
giurata.
2. Nell'esercizio della vigilanza i soggetti di cui al comma
1 possono chiedere l'esibizione della licenza e del pescato
alle persone trovate in esercizio di pesca.
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