Ufficio Pesca della Provincia di Arezzo


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Testo Completo

Art.1

Art.2 Art.3

Art.4

Art.5 Art.6

Art.7

Art.8 Art.9

Art.10

Art.11 Art.12

Art.13

Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20 Art.21
Art.22 Art.23 Art.24
Art.25 Art.26 Art.27
Formula Finale

 

ARTICOLO 21
Regolamento di attuazione


1. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono disciplinati, in particolare:

  1. le modalità e i mezzi consentiti per l'esercizio della pesca;

  2. luoghi e tempi per l’esercizio della pesca;

  3. i limiti di cattura della fauna ittica;

  4. l'istituzione e il funzionamento delle zone di frega;

  5. l'istituzione e il funzionamento delle zone a regolamento specifico;

  6. l'istituzione e il funzionamento delle zone di protezione;

  7. l’istituzione e il funzionamento dei campi di gara;

  8. le tabellazioni;

  9. il recupero del novellame;

  10. i prelievi a fini di studio;

  11. le deroghe al divieto di immissione di specie alloctone di cui all’articolo 14 comma 1.

2. Il regolamento è adottato entro centottanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge.

 


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