|
ARTICOLO 21
Regolamento di attuazione
1. Con il regolamento di attuazione della presente legge
sono disciplinati, in particolare:
-
le modalità e
i mezzi consentiti per l'esercizio della pesca;
-
luoghi e tempi
per l’esercizio della pesca;
-
i limiti di
cattura della fauna ittica;
-
l'istituzione
e il funzionamento delle zone di frega;
-
l'istituzione
e il funzionamento delle zone a regolamento specifico;
-
l'istituzione
e il funzionamento delle zone di protezione;
-
l’istituzione
e il funzionamento dei campi di gara;
-
le
tabellazioni;
-
il recupero
del novellame;
-
i prelievi a
fini di studio;
-
le deroghe al
divieto di immissione di specie alloctone di cui
all’articolo 14 comma 1.
2. Il
regolamento è adottato entro centottanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge.
|