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ARTICOLO 23
Clausola valutativa
1. A partire dal secondo anno dalla data di applicazione
delle disposizioni della presente legge, la Giunta regionale
rende periodicamente conto al Consiglio regionale
sull’attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti
in termini di conservazione, incremento e riequilibrio della
fauna ittica in relazione alle attività di pesca
dilettantistica e professionale nelle acque interne.
2. A tal fine la Giunta regionale presenta alla commissione
consiliare competente, entro il primo semestre di ciascun
anno, una relazione comprendente i seguenti elementi:
-
le finalità e
gli stati di realizzazione dei progetti regionali e
provinciali, finanziati annualmente dalla Giunta, e le
criticità emerse nel corso della loro attuazione, con
particolare riferimento alle iniziative a favore della
fauna ittica e dell’ambiente;
-
il numero,
suddiviso per tipologia, delle licenze di pesca
dilettantistica esistenti;
-
le forme di
collaborazione e le convenzioni attivate dalle province
con soggetti terzi, e in particolare con le associazioni
di pescatori, così come previsto dall’articolo 5, comma 3;
-
il numero e
l’ammontare delle sanzioni comminate ogni anno,
distribuite per tipologia di violazione e per
localizzazione territoriale.
3. Al termine di
ciascun triennio la Giunta regionale, entro sei mesi,
trasmette altresì alla commissione consiliare competente una
relazione comprendente i seguenti elementi:
-
l’andamento
evolutivo della fauna ittica, in particolare delle specie
a rischio;
-
il numero
delle licenze di pesca professionale rilasciate, suddiviso
per provincia.
4. La
commissione consiliare competente, utilizzando gli istituti
previsti dalla disciplina vigente, acquisisce le valutazioni
degli esperti e delle associazioni rappresentative dei
pescatori e degli ambientalisti relative all’efficacia degli
interventi attuati e ai risultati ottenuti.
5. Le relazioni sono rese pubbliche insieme agli eventuali
documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame.
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